Testamento biologico, Piacenza dice sì: i cittadini potranno depositare in Comune le proprie volontà

La legge 22.12.2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, associata, nella comune percezione, all’introduzione del cosiddetto “testamento biologico”, all’art. 4 prevede quanto segue: “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT (disposizioni anticipate di trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”. Questa dichiarazione può essere depositata presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Piacenza previo appuntamento, senza oneri neppure di bollo. L’assessore Filiberto Putzu ha illustrato le modalità che entreranno in vigore dal 5 marzo.

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Chi può farlo
Possono rivolgersi tutti i residenti nel Comune di Piacenza maggiorenni in possesso della capacità di intendere e di volere.

Dove
Il servizio viene svolto presso l’U.O. Servizi Demografici e Statistici – Ufficio di Stato Civile – previa prenotazione dell’appuntamento ai seguenti recapiti telefonici: 0523-492548-492541-492510-492624-492617

Modalità
Il cittadino che desidera depositare presso il Comune le proprie disposizioni anticipate di trattamento, si presenta di persona all’Ufficio di Stato Civile insieme al fiduciario, se intende avvalersene, muniti di un documento d’identità valido, previo appuntamento concordato con l’Ufficio medesimo. Le disposizioni anticipate di trattamento devono contenere la dichiarazione dei sottoscrittori in ordine alla rispettiva capacità di intendere e di volere e vanno sottoscritte in originale dal disponente e, per accettazione, dal fiduciario (se nominato). Inoltre possono contenere l’autorizzazione all’ufficio di Stato Civile, che tiene l’apposito elenco cronologico con numerazione progressiva, a comunicare l’iscrizione, a chiunque ne faccia richiesta o solo a determinati soggetti.

L’Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa ma si limita a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo all’identità e alla residenza del disponente nel comune ed all’inesistenza di provvedimenti dai quali risultino limitazioni della capacità piena dichiarata. All’atto della ricezione l’Ufficiale di Stato Civile dà corso alle necessarie annotazioni in elenco e, su copia delle disposizioni, rilascia ricevuta riportando il numero progressivo assegnato nonché giorno ed ora di consegna. Con analoghe modalità si ricevono eventuali atti successivi, quali revoca o modifica delle disposizioni presentate, nomina o revoca del fiduciario, rinuncia da parte di quest’ultimo. Per gli iscritti al registro, il venir meno della condizione di residente non comporta la cancellazione dal registro medesimo.