La Corte di Appello di Bologna ha annullato nei giorni scorsi la sentenza del Tribunale di Piacenza del 2014, che aveva negato l’esistenza del beneficio di bonifica per gli immobili siti nelle diverse zone omogenee del territorio comunale, affermando, viceversa, che tali beni ricevono proprio quel vantaggio diretto, legittimante la contribuzione, richiesto dalla oramai storica sentenza della Corte di Cassazione n. 8960 del 1996, da più parti invocata per negare la debenza del contributo di bonifica per gli immobili della città. Il contenuto inequivoco ed inequivocabile della sentenza è di immediata percezione. A tal proposito, per offrire un visione non parziale, ma completa ed esaustiva se ne riporta un breve, ma significativo, passo affinché la cittadinanza possa autonomamente comprendere le rilevanti funzioni esercitate dal Consorzio a beneficio della collettività senza intermediazioni si sorta : “Ora, il beneficio, che giustifichi l’imposizione contributiva del Consorzio, secondo costante giurisprudenza di legittimità, deve comportare un incremento diretto e specifico, e non generico, che il fondo tragga a causa dell’opera di difesa idraulica del territorio così da acquistare di per sè maggior valore per effetto di tali opere (Cass. n. 27057/2014). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza della n. 8960 del 14 ottobre 1996, ha chiarito che, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico. Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell’igiene e della salubrità dell’aria; occorre un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione). Concludendo il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una “qualità” del fondo. Nella fattispecie in esame i beni che traggano un “beneficio diretto generale” devono essere assoggettati a contribuzione, ricavando nello specifico, ancorché unitamente alla generalità degli altri beni immobili rientranti nelle aree esaminate, un beneficio diretto conseguente all’opera di bonifica ed agli interventi manutentivi adottati. Quanto ai beni per i quali il Ctu ha individuato un “beneficio mediato generale”, il Collegio, conformemente all’indirizzo della Sezione, osserva che non considerare tale incremento quale beneficio diretto e specifico a vantaggio sia del singolo bene che della pluralità dei medesimi insistenti nella stessa area significherebbe non tener conto dell’effettiva operatività del sistema idrico consortile, ancorché in sinergia con il sistema fognario comunale; quest’ultimo, infatti, non avrebbe la potenzialità di convogliare le acque di scolo, sia reflue che piovane in tempi di massima precipitazione, sicché la presenza delle opere consortili, ed in particolare dell’impianto di sollevamento dell’idrovora della Finarda in caso di piena del Po, consente alla città di Piacenza e al suo territorio limitrofo di evitare le pericolose inondazioni dei tempi passati, di cui in atti sono state versate fotografie dell’epoca. Solo infatti la presenza di dette opere consortili, anche quando vengano in ausilio in casi di eccezionale scolo delle acque, permette il perfetto funzionamento della rete idrica, anche comunale, che in difetto non potrebbe garantire il regolare smaltimento delle acque.”. Conseguentemente la Corte di Appello di Bologna ha condannato il Comune di Piacenza a restituire al Consorzio oltre € 134.000,00 a titolo di contributi di bonifica dovuti per gli anni 1997, 1998 e 1999, mentre ha escluso la contribuzione, pari a circa € 28.000,00, riferita ad alcuni immobili comunali rispetto ai quali la Corte di Appello non ha ritenuto provata l’operatività del Consorzio nelle suddette annualità.