La Giunta regionale ha approvato l’atto di indirizzo che individua gli interventi strutturali esclusi dalle procedure sismiche (cioè privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici) e le varianti in corso d’opera non sostanziali.
La nuova delibera regionale n.687/2011 è il risultato dell’attività di monitoraggio sulla disciplina antisismica regionale (prevista dalla legge 19 del 2008) e degli atti di indirizzo attuativi.
“Abbiamo semplificato le norme e gli adempimenti burocratici, nel pieno rispetto della normativa tecnica per le costruzioni e senza ridurre i livelli di sicurezza e qualità delle opere edilizie”, sottolinea l’assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo. “La nuova delibera è il frutto di un importante lavoro portato avanti insieme ad un gruppo di esperti rappresentanti del mondo professionale, di imprese ed enti locali. Tenendo conto della natura innovativa della nuova disciplina, ora proseguiremo il processo di monitoraggio della disciplina antisismica assieme agli operatori pubblici e privati chiamati ad applicarla nella propria attività”.
Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
La prima novità riguarda la riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini che devono attivare un’opera edilizia: la delibera regionale, infatti, individua una serie di interventi (contrassegnati con il codice L.0) per i quali non è più richiesta una documentazione integrativa predisposta da un tecnico abilitato e sarà, quindi, sufficiente rivolgersi direttamente a una impresa costruttrice o acquistare sul mercato prodotti già predisposti dalle imprese fornitrici.
Per tutti gli altri interventi classificati come privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (contrassegnati dal codice L.1.) sono stati, da un lato, rivisti i limiti dimensionali e i requisiti delle diverse ipotesi elencate e, dall’altro, ridotta la documentazione richiesta.
Infine, sono state individuate nuove ipotesi di interventi (classificati con il codice L.2) per la cui realizzazione si richiede una asseverazione da parte del progettista abilitato, con una semplificazione degli elaborati grafici richiesti.
Le varianti in corso d’opera non sostanziali
Un analogo processo di revisione ha riguardato anche le varianti in corso d´opera relative alle strutture degli edifici. Sono stati individuate sei ipotesi di interventi per i quali non occorre più presentare la pratica sismica e sarà sufficiente dimostrare che le modifiche rientrano nei casi elencati dalla delibera regionale.
Inoltre si consente ai progettisti di individuare ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, dimostrando che le stesse non comportano significative variazioni del progetto originale, degli effetti dell´azione sismica e delle resistenze delle strutture e della loro duttilità.