Smarrito, perso o ..rubato?

L’impossessarsi di un cane smarrito rientra nelle ipotesi dei ritrovamenti avvenuti per “caso fortuito”. Appropriarsi di animali smarriti comporta la punibilità ex articolo 647 del Codice Penale in quanto gli stessi rientrerebbero nella categoria delle “cose mobili”.

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Al fine di aversi la punibilità per appropriazione di animali, occorre che:
a. il soggetto non abbia restituito la cosa;
b. il soggetto abbia la volontà di convertire il possesso in proprietà, rifiutando di restituire la cosa per il fine di appropriarsene.

Nel caso quindi in cui un soggetto ritrovi un animale smarrito, lo stesso dovrà seguire la procedura prevista dall’articolo 927 e seguenti del Codice Civile, ovvero, in alternativa, potrà avvertire l’autorità del reperimento. Ciò è opportuno che sia fatto al fine di non rischiare di essere imputati per il reato di cui all’articolo 647. L’articolo 927 del Codice Civile prevede in particolare che chi trova una cosa mobile debba restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla al Sindaco del luogo del ritrovamento; il tutto deve avvenire “senza ritardo”, così dispone l’articolo 927 Cod. Civ.

L’articolo 929 del Codice Civile prevede che, trascorso un anno dalla pubblicazione da parte delle autorità senza che nessuno si presenti come proprietario, la cosa appartiene a chi l’ha trovata.

Va però precisato che non può considerarsi come cosa smarrita – e dunque il reato dell’appropriazione indebita non si integra – quella che abbia su di sé impressi dei dati identificativi, come ad esempio una targa, dei numeri di matricola … il microchip!. Allo stesso modo, non può ritenersi smarrita la cosa lasciata in un luogo per dimenticanza, quando il luogo stesso sia nella mente del proprietario: in tale ultimo caso si integra il reato di furto. E’ invece smarrita la cosa che non possa rientrare nel possesso della persona in quanto è ignoto il luogo in cui la stessa si trovi.