Firmato in mattinata il "Protocollo d'Intesa per la tutela dei territori" tra gli enti locali, le associazioni agricole e le comunità locali, per la realizzazione di una serie d’interventi per la tutela del suolo e della manutenzione dei territori conseguenti ai rischi derivanti da calamità naturali o diretti a prevenire situazioni di pericolo. Presenti alla stipula Fabio Callori e Jonathan Papamarenghi di forza Italia.
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO PALMIZIO
Disposizioni concernenti l’esecuzione di un protocollo d’intesa tra gli enti locali, le associazioni agricole e le comunità locali, per la realizzazione di una serie d’interventi per la tutela del suolo e della manutenzione dei territori conseguenti ai rischi derivanti da calamità naturali o diretti a prevenire situazioni di pericolo.
Onorevoli colleghi ! Gli eventi calamitosi avvenuti nel corso degli ultimi anni e quelli meteorologici estremi, verificatisi anche negli ultimi mesi, rappresentano la conferma di come le politiche del cambiamento climatico, necessitano di essere rafforzate con maggiore efficienza, in particolare sotto il profilo della prevenzione e della difesa del suolo, al fine di evitare il ripetersi di scenari particolarmente drammatici, connessi alla devastazione dei territori che provocano in molti casi anche numerose vittime. Gli episodi metereologici che normalmente si manifestano, aggravano le criticità dei corsi d’acqua, interessati da cedimenti degli argini e dalla presenza di una folta vegetazione, a causa della mancanza di una manutenzione programmata e periodica. Al riguardo, risulta indispensabile l’esigenza di presentare un progetto che preveda un accordo/protocollo tra gli enti locali, le associazioni di categoria agricole e i privati cittadini, affinché si provveda la costruzione di un sistema in grado di attivare una serie d’interventi svolti da soggetti sia pubblici che privati, interessati ad eliminare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni irreparabili conseguenti ad eventi atmosferici o calamità naturali. La presente proposta di legge pertanto, s’inserisce all’interno del suesposto scenario, attraverso l’introduzione di un protocollo d’intesa, per eliminare o ridurre la consistenza dei danni derivanti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità. S’intende a tal fine, coordinare attraverso i ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, sia agricole che dei cittadini, una serie di iniziative indicate all’interno del suindicato documento, affinché i territori del Paese, (particolarmente vulnerabile in generale) possano essere monitorati e tutelati attraverso misure di prevenzione volte alla difesa del suolo. La medesima iniziativa legislativa inoltre si completa, introducendo un credito d’imposta nei confronti di quelle associazioni indicate all’interno del protocollo d’intesa, che prestano la propria attività per le prestazioni di pulizia e tutela dei territori medesimi. Alle prefetture infine si attribuisce il compito di verifica e di controllo delle attività previste, al fine di garantire che le funzioni stabilite all’interno del protocollo d’intesa siano correttamente eseguite dai soggetti preposti. In definitiva la proposta di legge, con la finalità di migliorare i compiti di sicurezza del territorio, ovvero con uno scopo di prevenzione, intende attivare, attraverso il suindicato protocollo d’intesa, un sistema di protezione, attraverso un coordinamento a livello centrale e periferico dei soggetti istituzionali alle attività d’intervento, affinché le emergenze idrogeologiche che si verificano ogni qual volta accade un evento calamitoso di particolare gravità, possano essere attenuate o addirittura risolte in breve tempo, dalle misure di prevenzione previste dal medesimo documento programmatico.
Art.1
(Principi e finalità)
La presente legge, al fine di tutelare e prevenire il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio nazionale, prevede interventi finalizzati all’introduzione di sistemi di coordinamento per la protezione e la difesa del suolo, attraverso la realizzazione di un protocollo d’intesa, per eliminare o ridurre la consistenza dei danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di eccezionale intensità.
Art. 2
(Protocollo d’intesa)
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i responsabili locali della Protezione civile nazionale, d’intesa con il Ministro dell’Ambiente, tutela del territorio e del mare, i Presidenti delle regioni e le associazioni di categoria nazionali e le associazioni dei cittadini maggiormente rappresentative a livello nazionale, stipulano un protocollo d’intesa, finalizzato alla predisposizione delle seguenti iniziative:
pulizia degli alvei dei torrenti, con particolare riferimento al legname bloccato dalla vegetazione, situato lungo i letti dei fiumi;
rimozione degli inerti che si accatastano contro le infrastrutture che sostengono le strade e le ferrovie;
pulizia delle sponde del verde spontaneo urbano e periferico;
dragaggio per asportare sabbia, ghiaia e detriti, anche attraverso la stipula di accori con aziende specializzate del settore,
Art. 3
(Controlli e verifiche di attuazione del protocollo)
Al fine di verificare lo stato di attuazione del protocollo indicato dall’articolo 2, alle Prefetture di ogni singola regione, individuate con decreto del Ministro dell’Interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuite le competenze e i controlli, delle attività e delle iniziative di prevenzione indicate nella presente legge.
Art.4
(Credito d’imposta)
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016, i soggetti sottoscrittori del protocollo d’intesa di cui all’articolo 2, limitatamente alle associazioni socioeconomiche e le associazioni di categoria nazionali maggiormente rappresentative e livello nazionale, beneficiano di un credito d'imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati loro erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito d'imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti d'imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per gli anni successivi.