La Giunta ha deliberato di costituire, all’interno dell’organizzazione comunale, la “Commissione di mediazione tributaria”, organo che si occuperà dell’attuazione nell’ente della mediazione tributaria, istituto già applicato agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e che riguarderà ora anche i tributi comunali (quali Imu, Tasi e Tari). “Dal 1 gennaio 2016 – sottolinea l’assessore alla Gestione delle Risorse, Luigi Gazzola – alcune delle fasi del processo tributario sono cambiate: il contribuente che si rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale per opporsi alle pretese impositive del Comune, nei casi previsti dalla legge, deve notificare al Comune stesso il ricorso, aprendo così una fase amministrativa di 90 giorni durante la quale l’ente ha modo di esaminarne il contenuto e valutarne la fondatezza, prima ancora che esso faccia il suo corso. Ma la novità per il contribuente è che, in questa fase preventiva, egli ha la possibilità di inserire nel ricorso una “proposta di mediazione tributaria”, che si traduce in uno specifico procedimento amministrativo, gestito dal Comune. La mediazione tributaria è però applicabile esclusivamente per i tributi di valore inferiore a 20mila euro, al netto di sanzioni e interessi”.
La finalità della norma che ha esteso la mediazione tributaria ai tributi locali, è quella di snellire il contenzioso, prima in Commissione Provinciale Tributaria e poi nei successivi gradi del giudizio. Infatti, in genere, per debiti tributari di importi esigui, al contribuente conviene sempre chiudere la questione in anticipo, evitando di sobbarcarsi i costi di un contenzioso fiscale che potrebbe rivelarsi molto lungo e incerto. A questo aspetto, in particolare, si deve il “successo” di questo istituto deflattivo che, per i tributi statali dove è già possibile dal 2012, ha evitato i ricorsi in commissioni tributarie per oltre il 55% dei casi.
Prosegue Gazzola: “Gli atti comunali per i quali può attivarsi la procedura di mediazione sono: l’avviso di accertamento del tributo non corrisposto e conseguenti sanzioni ed interessi; il rifiuto espresso o tacito del rimborso, da parte dell’ente, di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi richiesti dal contribuente; il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emesso dal Comune per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni Tributarie”.
Durante i 90 giorni di durata della procedura di mediazione, i termini per il pagamento e la riscossione del tributo preteso dal Comune rimangono sospesi.
“La Commissione di mediazione tributaria che esaminerà il reclamo/mediazione del contribuente – conclude l’assessore -, è stata costituita internamente al Comune e senza costi aggiuntivi per l'ente, in quanto nella struttura organizzativa comunale sono presenti servizi con competenza specifica in materia di contenzioso, entrate e risorse economiche. Questo consentirà di esaminare le proposte di mediazione con riguardo ai differenti aspetti tecnici che possono essere coinvolti nel ricorso presentato. La Commissione di mediazione è, infatti, composta da un rappresentante di ciascuno dei predetti servizi ed è presieduta dal rappresentante del Servizio Risorse Economiche. La Commissione comunale esaminerà il ricorso del contribuente – qualora ne ricorrano i presupposti – anche laddove non contenga alcuna formale proposta di mediazione da parte del contribuente. Potrà essere, infatti, la stessa Commissione di mediazione, a seguito di proprie valutazioni, a prospettare “in mediazione” al contribuente una composizione della vertenza alternativa al contenzioso. Il contribuente potrà essere per questo chiamato a confrontarsi con la Commissione in un contraddittorio”.
La Commissione, nelle proprie decisioni, dovrà tenere conto dell’eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa. Il procedimento di mediazione si potrà chiudere o con l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, o con un accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente, oppure con un provvedimento motivato di diniego della mediazione. Al termine del procedimento di mediazione il dirigente del Servizio Entrate adotterà i provvedimenti finali sulla base delle decisioni della Commissione di mediazione. Per attivare questa procedura non ci sono costi aggiuntivi per il contribuente. Sul sito internet www.comune.piacenza.it saranno pubblicate le informazioni ai cittadini sulle modalità e sulla procedura di mediazione tributaria.