1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imoutabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti predisposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
In parole povere ci vuole l’ordinanza del Sindaco per la rimozione. In caso di abbandono da parte di privato si ricorre ad una procedura amministrativa, se il tragressore è un’impresa si passa invece al penale. Da segnalare, inoltre, l’art. 255 del Codice dell’Ambiente (abbandono di rifiuti): nel caso in cui il veicolo abbandonato venga considerato come rifiuto l’agente segnala al Comune l’illecito riscontrato e viene intimato al trasgressore di provvedere alla rimozione. Se il trasgressore non è identificabile si procede all’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza (demolizione e richiesta di radiazione al P. R. A., il Pubblico Registro Automobilistico) con addebito delle spese ai soggetti coinvolti.