Dopo la sentenza emessa ieri dal Tar di Parma, emergono anche le motivazioni del respingimento del ricorso presentato da Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Udc contro la ricusazione della candidatura di Luigi Bertuzzi alle prossime elezioni Provinciali in programma il 12 ottobre.
In buona sostanza la sentenza ha dato ragione all’operato dell’Ufficio elettorale della Provincia, che aveva sollevato la non adeguatezza di alcune sottoscrizioni presentate a corredo della candidatura, cioè non erano conformi alla legge.
Per l’ente di via Garibaldi si è espresso il presidente dell’Ufficio elettorale, Guida Iorio: “Il nostro operato è stato corretto e dalla sentenza emerge che le nostre motivazioni sono state accolte pianamente. Nel redigere il verbale delle operazioni di esame di ammissione e ricusazione delle liste, avevamo evidenziato che alcune sottoscrizioni non erano state debitamente autenticate. Un problema squisitamente giuridico”.
Nello specifico sarebbe mancata la sottoscrizione del luogo su 18 autentiche, mentre in altre due la
firma del pubblico ufficiale. “Elementi essenziali”, è scritto nella motivazione, per presentare una candidatura. In totale le firme presentate dalla lista che sosteneva Bertuzzi erano state 94 ma, a causa di questi problemi di autenticazione, non è riuscito ad arrivare ad 88, numero minimo per poter poter presentare la sua candidatura come presidente della Provincia.
Ora alla corsa per la successione di Massimo Trespidi rimane solo la candidatura di Francesco Rolleri, sindaco di Vigolzone e sostenuto dal centrosinistra.
LE MOTIVAZIONI DEL TAR DI PARMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2014, proposto da:
Luigi Bertuzzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Salice, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Parma, piazzale Santafiora n. 7;
contro
Provincia di Piacenza, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Manfredi, con domicilio eletto presso l’Avv. Eugenia Monegatti Ziliotti, in Parma, piazza Garibaldi n. 17;
Prefettura di Piacenza;
per l'annullamento
della determinazione del Presidente dell'Ufficio Elettorale Provinciale della Provincia di Piacenza n.1896 del 23 settembre 2014 e del verbale del 22-23 settembre 2014 relativo alle operazioni d'esame ed approvazione delle candidature per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale del giorno 12 ottobre 2014, recanti ricusazione del ricorrente dalla candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Piacenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Piacenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 30 settembre 2014 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, con il presente ricorso, ha impugnato la determinazione del Presidente del competente Ufficio Elettorale n. 1896 del 23 settembre 2014, con la quale é stata ricusata la propria candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Piacenza, nonché, il “verbale del 22 e 23 settembre 2014 relativo alle operazioni d’esame ed approvazione delle candidature per l’elezione della Presidente e del Consiglio Provinciale del giorno 12/10/2014” e la nota n. 58586 del 24 settembre 2014 di “trasmissione degli atti relativi all’esito dell’esame delle candidature”.
La candidatura del ricorrente è stata ricusata sul presupposto della nullità delle autenticazioni di firma relative a “n. 18 sottoscrizioni di presentazione della candidatura, stante la mancata indicazione, nei due moduli separati che le contengono, del luogo della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente all’autenticazione” e di “n. 2 sottoscrizioni di presentazione della candidatura contenute in atto separato, stante la mancata apposizione della firma del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione”.
Il ricorrente, che in data 24 settembre 2014 ha presentato all’Amministrazione resistente domanda di riesame del provvedimento impugnato, deduce la violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 445/2000 ed eccesso di potere per illogicità, falso supposto di fatto e difetto di motivazione con riferimento ai contenuti della L. n. 56/2014.
Si sostiene in ricorso che la circostanza che solo due dei 15 moduli “atto separato Presidente” allegati al modulo 3 “atto principale Presidente” contenenti le 18 sottoscrizioni contestate presentassero la rilevata omissione del luogo (doc. 5 e 6 di parte ricorrente) integrerebbe una irregolarità meramente formale inidonea a determinare la decisione adottata.
L’omissione in argomento non potrebbe, inoltre, rilevare ai fini della certa individuazione del luogo di autenticazione (necessario ai fini del riconoscimento della competenza del pubblico ufficiale procedente, circoscritta all’ambito provinciale di Piacenza) atteso che il Consigliere provinciale procedente, dott. Pierpaolo Gallini, in data 21 settembre 2014, ha autenticato le sottoscrizioni contenute nel modulo principale e nei restanti 13 atti separati “in località tra loro contigue della Provincia di Piacenza” rendendo ragionevolmente non ipotizzabile un’attività analoga, nella medesima data, in territorio di altra provincia (pag. 5, punto 8 del ricorso).
La certezza del luogo di autenticazione, si aggiunge, sarebbe attestata anche dalla presenza del “timbro tondo della Provincia di Piacenza accanto alla sottoscrizione dell’autentica” (pag. 7, punto 13 del ricorso).
Ne deriverebbe che, non essendo contestabile né la volontà dei sottoscrittori di sostenere la candidatura del ricorrente né la legittimazione ad autenticare del Consigliere provinciale Pierpaolo Gallini, l’omissione del luogo di autentica non potrebbe in alcun modo giustificare la contestata ricusazione.
A sostegno di detta tesi il ricorrente allega ulteriormente che a seguito della riforma operata con L. n. 56/2014 e della conseguente trasformazione delle elezioni provinciali in consultazioni elettorali di “secondo livello” (pag. 4, punto 3 del ricorso) il corpo elettorale, individuabile non più nella totalità degli elettori ma nei soli Sindaci e Consiglieri comunali, sarebbe costituito “da una platea di soggetti ben conosciuti e ben conoscibili” (pag. 4, punto 4).
Ciò determinerebbe che, in assenza di dubbi di sorta tanto circa il possesso in capo ai sottoscrittori dei requisiti personali che abilitano alla sottoscrizione, quanto in relazione alla data di sottoscrizione, attestata dall’apposizione della medesima da parte del pubblico ufficiale (21 settembre 2014), l’autenticazione non potrebbe che essere legittima.
L’Amministrazione provinciale di Piacenza si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica del gravame ai contro interessati e per mancata impugnazione del provvedimento n. 58965 del 25 settembre 2014 di rigetto dell’istanza di autotutela; nel merito ha confutato le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.
All’esito della pubblica udienza del 30 settembre 2014, la causa è stata decisa.
Il collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente Amministrazione poiché il ricorso è infondato.
Quanto al merito della controversia, preliminarmente si afferma, conformemente a quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente, l’irrilevanza della questione riferita alla validità delle 2 sottoscrizioni prive della firma del pubblico ufficiale autenticante in quanto non decisive ai fini del raggiungimento del quorum richiesto per la presentazione della candidatura.
Sempre in via preliminare, il collegio rileva che nessun significato può essere conferito alla circostanza che a seguito della riforma di cui alla L. n. 56/2014, sarebbe venuto meno il rigore formale della disposizione di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 445/2000 in ragione della certa identità dei sottoscrittori posto che l’affermazione non è sorretta da alcun dato normativo con la conseguenza che, ai fini della presente decisione, non potrà che farsi riferimento alla norma citata interpretata in ossequio ai normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 cod. civ. e, dunque, facendo riferimento al dato letterale ed al significato ad esso riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, peraltro, l’elemento controverso non attiene all’identità dei sottoscrittori ma al luogo di avvenuta autenticazione.
Ciò premesso si evidenzia che l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/200 prevede che “l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.
Sul punto la giurisprudenza ha da sempre adottato un orientamento restrittivo affermando che “le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione” con l’ulteriore precisazione che “sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione … l'indicazione del luogo … della sottoscrizione” (Cons. stato, Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 3017. Negli stessi sensi, Cons. Stato, Sez. V, 1 marzo 2011, n. 1272; TAR Molise, 24 giugno 2013, n. 432).
Con specifico riferimento al luogo è stato ritenuto, con orientamento dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, che “sia la firma del soggetto che procede all'autenticazione sia la data ed il luogo in cui la stessa è effettuata non costituiscono mere irregolarità ma elementi essenziali dell'attività certificativa svolta dal pubblico ufficiale, risultando richiesti ad substantiam per il raggiungimento dello scopo al quale è preordinato l'atto accertativo, consistente nel provare la verità dei fatti dichiarati” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 29 maggio 2009, n. 3017).
Ne deriva, pertanto, che il luogo di autenticazione non può ritenersi comprovato se non con l’adempimento della formalità richiesta a nulla rilevando elementi ulteriori e indiretti, estranei allo schema legale quali l’apposizione del timbro tondo della Provincia di Piacenza o la prospettata (e indimostrata) impossibilità materiale di effettuare nella medesima giornata operazioni di autentica in diverso ambito provinciale.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio sono poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Angela Radesi, Presidente Laura Marzano, Primo Referendario Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)