Graziella Mingardi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Penalisti di Piacenza e Alfredo Parietti, Presidente della Camera di commercio, hanno sottoscritto questa mattina, presso la sala Giunta dell’Ente camerale una nuova convenzione che fissa i presupposti sui quali procedere a garantire lo svolgimento delle attività di mediazione. La firma della convenzione è un momento importante in quanto consente di dare il giusto valore ad una collaborazione che è molto significativa nel panorama italiano ed ha portato ad ottenere risultati molto proficui.
Nel corso del solo 2016 presso la Camera di commercio sono stati avviati 245 procedimenti di mediazione. Coloro che hanno concordato di proseguire nel tentativo di mediazione oltre l’incontro informativo con il mediatore, hanno raggiunto un accordo nel 72% dei casi e, mediamente, la procedura ha avuto una durata di 75 giorni.
La Camera di Commercio di Piacenza si occupa della giustizia alternativa dal 1996 quando istituisce lo Sportello di Conciliazione per gestire principalmente le controversie tra imprese e consumatori. Lo sportello acquisisce la denominazione di Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Piacenza nell’anno 2006.
L’esperienza maturata permette alla Camera di Conciliazione nel 2009 di iscriversi nel Registro degli Organismi abilitati a gestire le Conciliazioni Societarie tenuto dal Ministero di Giustizia e nel 2011 nel Registro degli Organismi di mediazione civile e commerciale sempre tenuto dal Ministero di Giustizia.
La Camera di Commercio di Piacenza ha sin dall’inizio investito nella formazione e nell’aggiornamento dei propri conciliatori organizzando appositi corsi base ed avanzati fin dall’anno 2000. Oggi la Camera di Conciliaziione della Camera di Commercio di Piacenza si avvale della collaborazione di 28 mediatori abilitati e costantemente aggiornati con corsi di formazione biennali e, a partire dal marzo 2011, data di entrata in vigore del Decreto legislativo 28 del 2010, ha ricevuto e gestito 1236 istanze di avvio del procedimento di mediazione che si aggiungono alle 468 conciliazioni gestite prima di tale data.
Vi sono materie nelle quali è obbligatorio tentare di raggiungere una soluzione atraverso la mediazione. Si tratta delle liti relative al condominio, ai diritti reali, alla divisione, alle successioni ereditarie, ai patti di famiglia, alla locazione, al comodato, all’affitto di azienda, al risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, al risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, ai contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il tentativo di mediazione, che può essere disposto dal giudice anche in sede di appello, può essere esperito altresì per altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte oppure quando previsto da clausola contrattuale o statutaria. Nel procedimento di mediazione le parti devono obbligatoriamente essere assistite da un avvocato nel corso di tutta la procedura e il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo.
Con la mediazione, i soggetti coinvolti in una controversia hanno la possibilità di confrontarsi in un ambiente neutrale e riservato, avanzare proposte e costruire, in piena autonomia, la soluzione al proprio problema, avvalendosi dell’assistenza specializzata di un mediatore indipendente e neutrale. Il mediatore, infatti è quel terzo imparziale che assiste due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e per addivenire alla conciliazione.