Crisi Pro Piacenza, Pannella indagato e fiamme gialle in sede. E il club sarà radiato

Il Pro Piacenza è stato ammesso, il Pro Piacenza paga alcuni debitori

Crisi Pro Piacenza, fiamme gialle in sede e Pannella indagato. La situazione si fa sempre più grave. Anzi, la società rossonera sembra davvero arrivata al capolinea. Questa mattina, infatti, la guardia di finanza è entrata nella sede della società in via De Longe per acquisire materiale e documentazione: apparecchi informatici come tablet, smartphone e pc, oltre a faldoni di documenti, che saranno analizzati nei prossimi giorni. Il presidente Maurizio Pannella, invece, è ufficialmente indagato dalla Procura di Piacenza. L’inchiesta è coordinata dal pm Matteo Centini: le ipotesi di reato riguardano truffa, false fatturazioni e appropriazione indebita.

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Ma la tegola più pesante, almeno per il club, arriva dalla FIGC. La federazione ha infatti avviato il procedimento che porterà alla revoca dell’affiliazione. In sostanza, il Pro Piacenza sarà a breve radiato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La nota della FIGC

Nel corso del Consiglio Federale della Figc sono state deliberate una serie di norme che permettono una fondamentale abbreviazione dei termini per assumere il provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie C per quelle società (Cuneo e Lucchese) che non hanno provveduto alla sostituzione delle fideiussioni Finworld e che non provvederanno entro il nuovo abbreviato termine al versamento della sanzione di € 350.000 che gli organi di giustizia commineranno. Nel contempo è stata data delega al Presidente Gravina per l’avvio al procedimento di revoca dell’affiliazione ex art. 16 comma 4 per le società Matera e Pro Piacenza.

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Decadenza e revoca della affiliazione

  1. La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente Federale.
  2. Le società decadono dall’affiliazione alla F.I.G.C.:
    a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione,l’attività ufficiale;
    b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell’affiliazione e della tassa di partecipazioneall’attività ufficiale.
    Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l’affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l’ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.
  3. La revoca dell’affiliazione di una società per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l’ Attività Giovanile e Scolastica.
  4. Costituiscono gravi infrazioni all’ordinamento sportivo:
    a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
    b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
    c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
    d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.
  5. II Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell’ art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
  6. Il presidente federale delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’ esercizio dell’impresa prosegua.
    Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.
    Norma transitoria
    Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione.
  7. II Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.