E’ scattata anche a Piacenza dal 1 gennaio la tassa di soggiorno, approvata dalla giunta comunale nei mesi scorsi. Una tassa variabile in base alla categoria della struttura ospitante: 2 euro al giorno per alberghi a 4 e 5 stelle, 1 euro per strutture a 3 stelle, 50 centesimi per hotel a 1 o 2 stelle. Tassa che si pagherà fino ai quattro giorni di pernottamento. Dalle simulazioni elaborate dall’Ufficio Turismo del Comune di Piacenza, potrebbero incamerarsi 200mila euro all’anno.
Imposta a carico di chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili a locazione breve del territorio comunale. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 54 del 11/12/2017, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l’imposta di soggiorno a carico di chi pernotta:
nelle strutture ricettive, come definite dalla normativa in materia di turismo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, case e appartamenti vacanze, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture per il turismo rurale, aree attrezzate di sosta temporanea;
negli immobili destinati alle locazioni brevi (locazioni di abitazioni di durata non superiore a 30 giorni, ivi incluse quelle che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali) stipulate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o soggetti che gestiscono portali telematici
ubicati nel territorio del Comune di Piacenza.
L’imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi. Si ha consecutività anche quando, nello stesso soggiorno, sono coinvolte più strutture ricettive. Sono soggetti all’imposta i non residenti che pernottano nelle strutture ricettive e negli immobili destinati alle locazioni brevi che si trovano nel Comune di Piacenza. E’ esclusa dall’imposta la sosta diurna.
Le tariffe dell’imposta di soggiorno sono le seguenti:
Sono previste diverse tipologie di esenzione dal pagamento dell’imposta che riguardano, in particolare, i minori, i soggetti che assistono degenti ricoverati, coloro che prestano servizio di volontariato o che soggiornano causa calamità naturali, gli studenti, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici, i dipendenti della struttura ricettiva, il personale delle forze armate che soggiorna per esigenze di servizio.
Ai gestori della struttura ricettiva e ai soggetti che incassano il canone o che intervengono nel pagamento del canone (intermediari o gestori di portali telematici) degli immobili destinati alle locazioni brevi spetta l’onere di informare i propri ospiti dell’istituzione dell’imposta di soggiorno, di richiedere l’imposta rilasciandone quietanza, di compilare una dichiarazione quadrimestrale entro 15 giorni dalla chiusura del relativo quadrimestre (previa registrazione su apposita piattaforma informatica) e di provvedere al riversamento dell’imposta al Comune entro 15 giorni dalla chiusura del relativo quadrimestre.