Risarcimenti in arrivo per i privati cittadini danneggiati dall’alluvione del settembre 2015. Tutti i dettagli sono stati forniti questa mattina in prefettura dal sottosegretario all’Economia Paola De Micheli. In provincia di Piacenza, i risarcimenti riguardano 193 privati che hanno presentano domanda di rimborso. Di questi 74 sono residenti nel comune di Piacenza, a cui sarà complessivamente attribuito oltre mezzo milione di euro (561.119).
Circa 497 mila euro saranno invece assegnati a 28 privati di Farini, 193.388 a 13 di Morfasso, 165.274 a 4 di Coli, 135.819 a 12 di Ferriere e 117.595 a 13 di Bettola. Ad Ottone 6 cittadini si vedranno riconosciuti 61.719 euro, 58.248 andranno a 9 privati di Pontenure, 55.128 a 6 di Rivergaro, 45.750 a 2 di Bobbio, 28.580 a 5 di Vigolzone.
Indennizzi infine a 2 richiedenti di San Giorgio (per un totale di 16.747 euro), 2 di Cortebrugnatella (16.417), 5 di Travo (13.575), 1 di Vernasca (12.500), 5 di Ponte dell’Olio (11.164), 4 di Podenzano (10.986) e 2 di Cerignale (5.935).
L’importo complessivo è stato determinato applicando le percentuali massime previste dall’ordinanza del consiglio dei Ministri: il 50% per gli indennizzi alle seconde case, l’80% per le abitazioni principali (per un massimo di 150 mila euro, che salgono a 187mila 500 per le case distrutte o da delocalizzare, con l’aggiunta di 10 mila euro “una tantum” per le demolizioni, se necessarie). Anche i beni mobili non registrati, come arredi o elettrodomestici, situati in abitazioni distrutte o allagate, sono risarciti fino a 1.500 euro.
Liquidazione dei rimborsi e tempi di esecuzione degli interventi finanziati
Dal 16 di gennaio 2017, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della delibera del Consiglio dei Ministri, decorrono i termini per l’esecuzione degli interventi:
18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati
30 mesi per gli interventi di demolizione, ricostruzione o delocalizzazione dell’abitazione distrutta o sgomberata, eventualmente prorogabili.
La comunicazione ai beneficiari
I Comuni provvedono ad informare i cittadini beneficiari ammessi a contributo, tramite raccomandata A/R o tramite Pec, all’indirizzo già comunicato nella domanda di concessione del contributo, invitandoli a recarsi presso gli Uffici comunali al fine di comunicare l’Istituto di credito, aderente alla convenzione del 17 novembre 2016, siglata dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) con la Cassa Depositi e Prestiti, presso cui attivare il finanziamento agevolato. I Comuni con la medesima comunicazione provvedono ad informare i beneficiari che, in caso di lavori ancora da eseguire di importo superiore ad euro 150mila euro, è necessario acquisire la certificazione antimafia delle ditte affidatarie degli stessi, come previsto dalla normativa vigente in materia. In tale caso sarà cura dei cittadini beneficiari fornire al Comune tempestivamente il nominativo delle ditte interessate, al fine di consentire a quest’ultimo di avviare la relativa procedura di richiesta alla competente Prefettura.
La comunicazione dell’istituto di credito convenzionato
I cittadini beneficiari del contributo dovranno indicare l’Istituto di credito al fine di consentire al Comune interessato di compilare il modello “Attivazione finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge n. 208/2015”, che una volta sottoscritto dall’avente diritto verrà trasmesso tramite Pec all’Istituto creditizio prescelto e per conoscenza al privato beneficiario. Il soggetto beneficiario, a seguito dell’invio di tale modello all’Istituto di credito, potrà recarsi presso l’Istituto prescelto per la sottoscrizione del contratto di finanziamento previsto dalla convenzione. Successivamente alla stipula del contratto di finanziamento beneficiario, per poter procedere al nulla osta all’utilizzo del contributo, il Comune procede all’istruttoria nei seguenti termini:
Nel caso di spese già sostenute:
in caso di contributo riconosciuto sulla base di spese già sostenute dal beneficiario alla data di presentazione della domanda, il Comune deve trasmettere all’Istituto di credito ed al beneficiario la comunicazione “nulla osta all’utilizzo del contributo ai sensi dell’articolo 1, commi 422 e seguenti della legge n. 208/2015”, debitamente compilato, al fine di consentire all’Istituto di erogare il finanziamento in un’unica soluzione in favore del medesimo beneficiario. Quest’ultimo, pertanto, potrà presentare all’Istituto di credito la “richiesta di utilizzo” secondo il format allegato al contratto di finanziamento beneficiario, allegando alla stessa la comunicazione del Comune.
Nel caso di spese ancora da sostenere:
in caso di contributo riconosciuto sulla base di spese ancora da sostenere, il Comune dovrà acquisire lo stato di avanzamento dei lavori (SAL ) sottoscritto dal tecnico individuato dal beneficiario del contributo e la relativa documentazione di spesa, nonché la certificazione antimafia richiesta in caso di lavori per importi superiori a 150.000,00 euro ed il DURC in caso di ditte e/o professionisti con dipendenti a carico e trasmettere all’Istituto di credito ed al beneficiario la comunicazione “nulla osta all’utilizzo del contributo ai sensi dell’articolo 1, commi 422 e seguenti della legge n. 208/2015”, debitamente compilato e contenente l’elenco dei destinatari (come definiti nel contratto di finanziamento agevolato) a cui corrispondere le somme spettanti (ad es. ditta, professionisti ecc.).
In particolare il Comune dovrà controllare che in sede di verificazione del SAL relativo alla conclusione degli interventi, questi siano stati completati entro i termini e che venga rispettata la ripartizione percentuale tra il contributo statale e la quota-parte a carico del beneficiario. All’esito di detto nulla osta, il beneficiario potrà presentare all’Istituto di credito la “richiesta di utilizzo” secondo il format allegato al contratto di finanziamento beneficiario sopra richiamato, allegando alla stessa la predetta comunicazione del Comune.