La Guardia di Finanza di Piacenza ha accertato che il pubblico dipendente Paola Votto, senza la previa autorizzazione dell’ente di appartenenza, ha esercitato la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Tempi Agenzia spa (ora srl) dal 27.04.2006 al 30.03.2012 percependo compensi lordi per 156.525 euro, che sono stati fiscalmente dichiarati, ma non comunicati alla predetta amministrazione.
L’attività ispettiva, delegata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica), per il tramite del Nucleo speciale pubblica amministrazione della guardia di finanza, ha evidenziato tre profili di responsabilità connessi alla carica amministrativa di Tempi Agenzia attribuita a Paola Votto, dipendente della scuola primaria “Due giugno” e della direzione didattica statale “IV circolo” di Piacenza.
Il conferimento di questi incarichi (due mandati consecutivi) al pubblico dipendente, ha comportato le violazioni dell’art. 53, comma 9, del d.lgs 165/2001 sanzionate dall’art. 6, comma 1, del d.l. 79/1997, i cui responsabili sono stati l’ex sindaco di Piacenza Roberto Reggi ed l’ex presidente della Provincia di Piacenza Gian Luigi Boiardi, pro tempore, con obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni da parte dei rispettivi enti locali, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 689/1981.
La sanzione per ciascun responsabile ammonta a 313.050 euro.
Inoltre, Tempi Agenzia non ha provveduto a comunicare all’amministrazione di appartenenza di Paola Votto i compensi erogati a quest’ultima in violazione dell’art. 53, comma 11, del d.lgs 165/2001, condotta sanzionata dall’art. 6, comma 1, del d.l. 79/1997, i cui trasgressori sono stati, negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, il presidente del consiglio di amministrazione, Paola Votto e, nell’anno 2012, l’amministratore unico, Gianluca Micconi (con sanzioni, rispettivamente, di 233.341 e 62.975 euro).
Per queste ultime violazioni, commesse dai legali rappresentanti pro tempore di Tempi Agenzia, è stata contestata l’obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni alla società, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 689/1981 e ai consiglieri di amministrazione pro tempore della stessa, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 689/1981.
Infine, dal 20.02.2007 al 17.03.2007, Paola Votto, sempre in assenza della predetta autorizzazione, ha svolto l’attività di collaboratrice occasionale per conto di un professionista piacentino, percependo un compenso lordo di 3.000 euro.
A quest’ultimo è stata contestata l’omessa comunicazione nei termini e nelle modalità di legge dei compensi erogati al pubblico dipendente, con sanzione di 6.000 euro.
Tutte sanzioni amministrative sono estinguibili in misura ridotta con il pagamento di un terzo delle stesse entro 60 giorni dalla notifica della contestazione delle violazioni.
L’inosservanza del divieto per il pubblico dipendente di svolgere incarichi retribuiti extraufficio in assenza di autorizzazione dell’ente di appartenenza è stata segnalata al Dipartimento della funzione pubblica per l’attività di competenza.