Cattolica e Politecnico uniti per favorire l’apprendistato in alta formazione

Il Direttore della Sede di Piacenza dell’Università Cattolica, Mauro Balordi, e il Direttore Generale del Politecnico di Milano, Graziano Dragoni, hanno siglato in Regione Emilia Romagna, con gli altri atenei dell’Emilia-Romagna e le parti sociali, i protocolli d’intesa per l’apprendistato in alta formazione, grazie ai quali giovani laureati potranno acquisire il titolo di dottore di ricerca e conseguire il master di 1° o di 2° livello lavorando con contratto di apprendistato nelle imprese del territorio. Con la firma dell’intesa diventa definitivamente operativo l’alto apprendistato previsto dal Decreto legislativo 167 del 2011, che ha regolamentato la possibilità di conseguire in apprendistato anche i titoli di studio universitari di laurea triennale e laurea magistrale.

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Il protocollo d’intesa, siglato per la Regione Emilia-Romagna dall’assessore al Lavoro e all’Università Patrizio Bianchi, è stato sottoscritto anche dagli atenei di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma, Ferrara. Per le parti sociali hanno firmato Cgil, Cisl, Uil, CNA, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, Confcommercio, Confesercenti, Lega Cooperative, Confindustria, Confapi.

Le università dovranno ora individuare i corsi di laurea, master e dottorato in cui promuovere questa iniziativa ai giovani laureandi che, in possesso dei requisiti di età e dei crediti formativi stabiliti dalla legge, possono essere assunti dalle imprese con contratto di apprendistato per acquisire il relativo titolo universitario.

La durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 36 mesi.

L’obbligo formativo previsto è di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 ore in azienda e 90 ore retribuite dall’azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente, e devono essere attivati specifici servizi di tutorato formativo e aziendale. Nel caso in cui l’apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di laurea o di laurea magistrale, l’Università attesta le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l’impresa.

La durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a 24 mesi e superiore a 48 mesi. Il percorso formativo durante il periodo di apprendistato viene definito insieme dalle università e dalle imprese, ma deve prevedere almeno 120 ore annue di attività didattica e formazione, finalizzata all’acquisizione di competenze negli ambiti dell’innovazione tecnologica ed organizzativa dell’economia delle imprese regionali, e dovrà contribuire ad implementare i risultati della ricerca e le attività di trasferimento tecnologico. Le attività formative devono essere erogate lungo l’intera durata del contratto, per assicurare l’alternanza formazione-lavoro che caratterizza il contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Le imprese devono inoltre garantire la necessaria formazione interna, che integra quella delle università, anche prevedendo attività di tutorato formativo. Un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, dovrà verificare l’andamento della sperimentazione, che ha durata biennale.

Gli atenei inoltre dovranno individuare i Master di primo e secondo livello in cui è possibile utilizzare l’apprendistato e promuoverli ai giovani laureati in possesso dei requisiti di età stabiliti dalla normativa, che possano essere assunti dalle imprese con contratto di apprendistato. Le aziende stipulano contratti di apprendistato avendo a riferimento la normativa definita dal contratti collettivi. La durata del contratto non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 24 mesi.

I Master universitari di primo e secondo livello potranno essere di due tipi: progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti oppure corsi già esistenti nell’offerta formativa degli atenei, debitamente adeguati e riprogettati per consentire l’inserimento di apprendisti.