“Ridare il potere ai cittadini di scegliere il proprio parlamentare”. E’ l’intento contenuto nella proposta di legge, firmata dal parlamentare del Pdl Tommaso Foti, presentata alla Camera in questi giorni. Due gli aspetti: il primo riguarda l’avere un 70% dei deputati scelti per voto di preferenza, mentre il restante 30% con listino bloccato ma dopo aver svolto le primarie.
DI SEGUITO LA PROPOSTA DI LEGGE:
La legge elettorale ha un duplice obiettivo: far sì che si abbia una maggioranza parlamentare e, quindi, che si possa formare un Governo coerente con la stessa.
E’ questa, da sempre, la finalità che anima la cultura politica anglosassone, nonché quella di tutti quei Paesi in Europa (e sono la maggior parte) che hanno deciso di valorizzare il momento della governabilità senza con questo penalizzare il principio della rappresentanza.
L’importante è, dunque, riuscire a creare le condizioni, attraverso il meccanismo elettorale, perché si formi una maggioranza e un governo con il concorso decisivo del voto degli elettori: la legge elettorale non è, infatti, al servizio dei partiti ma del popolo che, in omaggio all’articolo 1 della Costituzione, esercita la sua sovranità.
Ritenendo che la legge elettorale serve a far sì che si abbia una maggioranza parlamentare e un governo designato dagli elettori, allora la stessa non dovrà essere necessariamente maggioritaria, semmai potrà essere anche del tipo proporzionale purché preveda un effetto maggioritario.
Occorre dunque avere una lista, ovvero una coalizione di liste, in grado di essere maggioranza in virtù del verdetto elettorale, con un capo del Governo che gli elettori conoscono già quale sarà prima delle elezioni.
Insomma, quello che avviene ormai da quasi venti anni a livello comunale, provinciale e regionale, dove gli elettori scelgono direttamente il Sindaco o il Presidente e la sua maggioranza, che lo sostiene in modo fiduciario (peraltro sotto l’usbergo del simul stabunt simul cadent).
Se il governo a livello locale è scelto direttamente dagli elettori non si vede perché altrettanto non dovrebbe farsi a livello nazionale, sia pure con il metodo dell’indicazione del Capo del Governo piuttosto che dell’elezione diretta.
L’attuale legge elettorale (cd. “legge Calderoli”, n. 270 del 2005) consente il corretto esercizio del metodo maggioritario, il rafforzarsi del bipolarismo e l’investitura del governo da parte degli elettori? La risposta è sì.
Non si può negare, infatti, che l’attuale legge elettorale esalta, meglio di altri meccanismi elettorali, il bipolarismo e il potere di scelta del governo da parte dei cittadini. E realizza quell’obiettivo anglosassone di far sì che si abbia una maggioranza parlamentare e un governo.
Una critica del tutto condivisibile che è stata elevata nei confronti dell’attuale legge è la previsione delle liste bloccate e quindi l’impossibilità, da parte degli elettori, di scegliere i propri rappresentanti.
Sul punto, si propone di lasciare all’elettore di esprimere una preferenza in favore del candidato appartenente a una lista, in modo tale che nella distribuzione dei seggi il settanta per cento di essi possa essere assegnato in favore dei candidati più votati dagli elettori; mentre il restante trenta per cento dei seggi verrebbe assegnato sulla base delle liste di candidati predeterminati, possibilmente personalità altamente rappresentative della società civile (quasi una quota “pro tecnici”).
Altro limite dell’attuale legge è la previsione del premio regionale per la elezione del Senato della Repubblica, nella convinzione, a nostro avviso errata, che la formula costituzionale ex art. 57 Cost. “imponga” questa scelta.
Si è ritenuto di correggere questa anomalia, che rischia di produrre maggioranze diversificate nei due rami del Parlamento, eliminando il premio regionale per l’elezione del Senato e introducendo, anche lì come alla Camera, il premio nazionale, che è senz’altro compatibile con la Costituzione e in particolare con l’art. 57 nella parte in cui recita “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale”, che si riferisce alla divisione dei collegi e non certo al risultato elettorale.
Quindi “premio di maggioranza” nazionale alla Camera e al Senato, con un correttivo, che tiene conto delle “raccomandazioni” della Corte costituzionale.
E cioè: affinché si possa attribuire il premio alla lista o coalizione di liste è necessario che queste abbiano comunque ottenuto almeno 120 seggi alla Camera e 85 al Senato: ovvero un minimo sotto il quale l’attribuzione comunque del premio sarebbe avvertita come una lesione alla rappresentanza.
Il premio di maggioranza è funzionale a consentire di avere una maggioranza parlamentare solida e stabile (anche se la sua tenuta dipende dalle dinamiche politiche), che è la finalità stessa dei sistemi parlamentari che si basano sulla fiducia tra maggioranza e Governo.
D’altronde, anche il sistema maggioritario-uninominale si fonda, per così dire, su tanti premi di maggioranza quante sono le circoscrizioni elettorali. Infatti, in ogni collegio vince chi ottiene più voti e gli altri non hanno diritto di rappresentanza.
Inoltre, altra significativa innovazione rispetto all’attuale legge elettorale: la previsione della possibilità, da parte dei partiti, di tenere elezioni primarie per consentire una maggiore partecipazione elettorale alla scelta dei candidati.
La proposta di legge si innerva nella legge n. 270 del 2005, lasciandola inalterata nel suo impianto normativo, salvo prevedere una serie di correzioni e integrazioni.
L’articolo 1, che riguarda l’elezione alla Camera dei deputati, introduce il voto di preferenza, per l’assegnazione del settanta per cento dei seggi, e il voto alla lista predeterminata, per l’assegnazione del trenta per cento dei seggi; e si prevedono i dettagli normativi per garantire il corretto esercizio di questa nuova tecnicalità del voto. Tra questi, la possibilità di esprimere una sola preferenza; il divieto di inclusione nelle liste con lo stesso contrassegno in più di una circoscrizione, e di candidatura contestuale alla Camera e al Senato.
Vi è poi la previsione dell’assegnazione del premio di maggioranza, salvo che la lista vincitrice non sia stata in grado di ottenere un minimo di 120 seggi.
Con l’art. 2 si individuano le modalità per l’espressione del voto di preferenza per i candidati alla Camera dei deputati (per un numero di seggi pari al settanta per cento del totale di seggi ottenuti dalla lista o coalizione di liste).
All’art. 3 si modificano alcune norme riguardanti l’elezione del Senato della Repubblica: introducendo anche qui il voto di preferenza per l’attribuzione del settanta per cento dei seggi, mentre il restante trenta per cento dei seggi viene assegnato in favore delle liste con candidati predeterminati.
Altre norme disciplinano in dettaglio il corretto svolgimento del voto, nel senso sopra indicato.
Viene poi introdotto il premio di maggioranza nazionale anche per il Senato della Repubblica, che è assegnato in favore di quella lista o coalizione di liste che non abbia ottenuto un minimo di almeno 85 seggi.
Con l’art. 4 si individuano le modalità per l’espressione del voto di preferenza per i candidati al Senato della Repubblica (per un numero di seggi pari al settanta per cento del totale di seggi ottenuti dalla lista o coalizione di liste).
L’art. 5, infine, disciplina la possibilità per i partiti di svolgere delle elezioni primarie per la scelta, da parte dei cittadini, dei candidati alle elezioni per la Camera e per il Senato.
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale e attribuito a liste di candidati concorrenti scelti attraverso le preferenze degli elettori, fino al settanta per cento, e a liste di candidati predeterminati per il restante trenta per cento».
2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimersi su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno, per l’attribuzione fino al settanta per cento dei seggi complessivi in favore della lista. Il restante trenta per cento dei seggi complessivi in favore della lista viene attribuito ai candidati predeterminati nell’elenco di ciascuna lista».
3. All’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è apportata la seguente modificazione:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«All’atto della presentazione, sia la lista dei candidati all’interno della quale l’elettore può esprimere una preferenza che la lista nella quale sono indicati i candidati predeterminati sono composte da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».
4. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è apportata la seguente modificazione:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell’elezione. Nessun candidato può essere incluso nelle liste con lo stesso contrassegno in più di una circoscrizione, pena la nullità dell’elezione. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
5. All’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è apportata la seguente modificazione:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna; a fianco di esse vi è lo spazio dove l’elettore può esprimere una preferenza in favore del candidato della lista. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».
6. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è apportata la seguente modificazione:
a) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere una preferenza in favore del candidato della lista da lui votata».
8. All’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è apportata la seguente modificazione:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: è sostituito dal seguente:
«Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, e comunque non meno di 120 seggi, a essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
9. All’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente
«Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze fino al settanta per cento dei seggi, e i candidati già predeterminati nella lista, secondo l’ordine di presentazione, per il restante trenta per cento dei seggi».
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire il trenta per cento dei seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente».
9. All’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è apportata la seguente modificazione:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, se la vacanza del seggio è riconducibile alla lista delle preferenze, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista, se la vacanza del seggio è riconducibile alla lista di candidati predeterminati».
Art. 2.
(Disciplina del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati)
1. Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l’espressione del voto di preferenza.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L’indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata. L’elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l’elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s’intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l’elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.
3. Durante le operazioni di scrutinio si tiene conto dei voti di preferenza ai fini della determinazione della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi.
4. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, avviene secondo la maggiore cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista medesima, e comunque fino al settanta per cento dei seggi complessivi spettanti alla lista. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato di più giovane età.
Art. 3.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali ».
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimersi su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno, per l’attribuzione fino al settanta per cento dei seggi complessivi in favore della lista. Il restante trenta per cento dei seggi complessivi in favore della lista viene attribuito ai candidati predeterminati nell’elenco di ciascuna lista».
2. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è apportata la seguente modificazione:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«All’atto della presentazione, sia la lista dei candidati all’interno della quale l’elettore può esprimere una preferenza che la lista nella quale sono indicati i candidati predeterminati sono composte da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».
3. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, lett. c) punto 1) è sostituito dal seguente:
«alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste e lo spazio necessario per consentire all’elettore di apporre una preferenza, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna; a fianco di esse vi è lo spazio dove l’elettore può esprimere una preferenza in favore del candidato della lista. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».
4. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. «Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere una preferenza in favore del candidato della lista da lui votata».
5. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dai seguente:
«ART. 17. – 1. L’Ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le liste singole o collegate ad una coalizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire e ottiene cosı` il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale circoscrizionale delle liste ammesse, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da attribuire alle liste ammesse. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione, e, in caso di parità, della più alta cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima, si procede per sorteggio.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l’Ufficio centrale nazionale verifica quindi se la coalizione di liste o la lista non collegata, che ha ottenuto il maggior numero di seggi nell’ambito di tutte le circoscrizioni, abbia conseguito almeno 170 seggi, e comunque non meno di 85 seggi. In caso positivo informa della verifica effettuata gli Uffici elettorali regionali, che procedono conseguentemente alle attribuzioni definitive dei seggi.
3. Qualora la coalizione di liste o la lista non collegata, che ha ottenuto il maggior numero di seggi ai sensi del comma 2, non abbia già conseguito almeno 170 seggi, ad essa l’Ufficio centrale nazionale assegna ulteriormente il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l’Ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero di 170 e il numero dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste o lista non collegata, individuata ai sensi del comma 2. Ai fini dell’attribuzione dei seggi ulteriori nelle singole circoscrizioni regionali, l’Ufficio ridetermina la cifra elettorale regionale della lista o delle liste collegate appartenenti alla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di seggi, moltiplicando tale cifra per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il quoziente di circoscrizione già stabilito ai sensi del comma 1. Se dopo tali operazioni viene superato il numero di 170 seggi, le attribuzioni in eccedenza vengono detratte nelle circoscrizioni in cui la lista o le liste collegate hanno le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione dei seggi utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da scomputare. Qualora invece anche dopo tali operazioni non sia raggiunto il numero di 170 seggi, i seggi ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti nelle circoscrizioni in cui la lista o le liste collegate hanno le più alte parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire. Nelle singole circoscrizioni regionali, a seguito delle assegnazioni degli ulteriori seggi, è conseguentemente attribuito alle altre coalizioni di liste o singole liste non collegate ammesse al riparto un numero corrispondentemente ridotto di seggi, facendo riferimento alle rispettive cifre elettorali regionali in ordine crescente.
ART. 17-bis – 1. Il presidente dell’Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui all’articolo 17, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze fino al settanta per cento dei seggi, e i candidati già predeterminati nella lista, secondo l’ordine di presentazione, per il restante trenta per cento dei seggi.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire il trenta per cento dei seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente».
9. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, se la vacanza del seggio è riconducibile alla lista delle preferenze, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista, se la vacanza del seggio è riconducibile alla lista di candidati predeterminati».
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell’ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 8».
Art. 4.
(Disciplina del voto di preferenza per le elezioni del Senato della Repubblica)
1. Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l’espressione del voto di preferenza.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L’indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata. L’elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l’elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s’intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l’elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.
3. Durante le operazioni di scrutinio si tiene conto dei voti di preferenza ai fini della determinazione della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi.
4. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, avviene secondo la maggiore cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista medesima, e comunque fino al settanta per cento dei seggi complessivi spettanti alla lista. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato di più giovane età.
Art. 5.
(Elezioni primarie)
1. Per la designazione dei candidati alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i partiti politici possono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni.
2. I partiti che, in sede di deposito del contrassegno, forniscono documentazione relativa all’avvenuta effettuazione delle elezioni primarie di cui al comma 1, possono richiedere l’inserimento nella scheda elettorale, a fianco del relativo contrassegno, della dizione «Lista composta con metodo democratico sulla base di elezioni primarie».
Giorgia Meloni Basilio Catanoso
Salvatore Cicu Sabrina De Camillis
Enrico Costa Tommaso Foti
Guido Crosetto Fabio Rampelli