Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e
negli altri particolari giorni dell’anno 2012 di seguito elencati:
1a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
1b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile;
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno;
k) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio;
m) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
n) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio;
o) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio;
q) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio;
s) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto;
t) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
u) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 11 agosto;
v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto;
x) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto;
z) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre;
aa)dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
bb)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
cc)dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;
dd)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
ee)dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre;
ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;
gg)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
hh)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.