Dal 1° al 16 dicembre è il periodo utile per il pagamento del saldo 2010 relativo all’imposta comunale sugli immobili. Le aliquote sono invariate rispetto all’anno 2009. I versamenti (con arrotondamento all’euro, per difetto o per eccesso, se la frazione è inferiore o superiore ai 49 centesimi), possono essere effettuati nelle seguenti modalitò: utilizzando gli appositi bollettini intestati al conto corrente postale n. 10207298 – Ici – Servizio Tesoreria – 29121 Piacenza, presso gli sportelli della Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza) senza addebito di spese, o presso gli uffici postali e le banche convenzionate; avvalendosi del Modello F24; tramite pagamento on line.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.comune.piacenza.it o contattando gli uffici competenti ai numeri 0523.492555/492080/492140/492963, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13 e il lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.
Si ricorda che le unità immobiliari non soggette al pagamento dell’imposta, in base alla legge 126 del 2008, sono le seguenti:
– Abitazioni principali (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 e delle abitazioni dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato), intendendosi, salvo prova contraria, quelle di residenza anagrafica.
– Costituiscono parte integrante dell’abitazione principale le pertinenze così identificate: garage, posti macchina coperti e scoperti (C/6, C/7), destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell’immobile adibito ad abitazione principale.
– L’abitazione del cittadino soggetto d’imposta che, a seguito separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale, su un immobile destinato ad abitazione principale, situato nel medesimo Comune ove è ubicata la casa coniugale.
– Le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
– E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
– E’ equiparata all’abitazione principale, l’abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti fino al II grado, ivi residenti.
– Permane altresì l’esenzione per i soggetti elencati all’articolo 7 del decreto legislativo 504/92.