Con un’ordinanza, la n.235, il sindaco di Fiorenzuola Giovanni Compiani ha disposto alcune regole legate alle sale giochi presenti sul territorio comunale. La prima stabilisce che le sale giochi possano restare aperte dalle 8 alle 24. Durante il periodo scolastico, con esclusione dei giorni festivi, l’accesso alle sale giochi da parte dei minori di anni 18 è consentito solo dopo le ore 18.00.
Attraverso ordinanze ad hoc, potranno essere stabilite deroghe e limitazioni alle fasce orarie stabilite, in considerazione delle zone (residenziali, centro storico, periferia) in cui si trovano le sale gioco e in relazione alle problematiche di rumore, disturbo della quiete pubblica, intralcio alla viabilità, non correttezza nella gestione eventualmente riscontrate.
Nelle sale giochi dove viene esercitata anche l’attività secondaria e complementare di somministrazione alimenti e bevande, il titolare dovrà esporre in modo ben visibile all’interno del locale, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi.
All’esterno della sala giochi il titolare non potrà esporre insegna che pubblicizzi l’attività secondaria e complementare di somministrazione, neppure il materiale pubblicitario dei produttori e/o distributori di alimenti e/o bevande.
Nelle sale giochi e nei pubblici esercizi ove sono collocati giochi leciti d’azzardo, dovranno essere esposte locandine, manifesti, o cartelli che indichino la pericolosità dell’assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d’azzardo patologico.
E’ inoltre vietato:
– l’uso di apparecchi per il gioco lecito (comma 6 art. 110 TULPS) ai minori di anni 18;
– l’uso di apparecchi per il gioco lecito (comma 7 art. 110 TULPS) ai minori degli anni 16.
I titolari delle sale giochi e dei pubblici esercizi ove sono collocati tali apparecchi sono tenuti ad assicurare il rispetto dei suddetti divieti anche mediante richiesta di esibizione di valido documento di riconoscimento.
In caso di violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza, per le quali non siano previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, saranno applicate le sanzioni previste dal relativo regolamento comunale.
E’ disposta la sospensione della licenza per un periodo da 3 a 15 giorni nei seguenti casi:
– nel caso di abuso del titolare ai sensi dell’art. 10 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
– per ripetuta inosservanza delle norme relative agli orari di funzionamento delle sale giochi, e del non rispetto dei limiti d’età per l’utilizzo delle diverse tipologie di giochi;
– per accertato superamento da parte degli competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
– per modifica non autorizzata della ripartizione tipologica degli apparecchi da gioco;
– a seguito di accertamenti da parte della Polizia Municipale, Carabinieri e Guardia di Finanza da cui si evinca che l’esercizio dell’attività comporti l’insorgere di problemi relativi all’ordine pubblico o intralcio del traffico veicolare o pedonale a causa dell’assembramento di persone o dalla presenza di autoveicoli o motoveicoli o, comunque, di disturbo alla quiete pubblica. In caso di recidiva delle violazioni di cui al precedente comma, potrà essere disposta la revoca della licenza.
“Come Amministrazione comunale – spiega Daniele Delbue, assessore alle Attività economiche del Comune di Fiorenzuola – abbiamo deciso di intervenire per sensibilizzare gli operatori e i frequentatori delle sale giochi. Quella emessa è un’ordinanza di carattere sociale, che intende colmare un vuoto legislativo: devono essere ben chiari a tutti i pericoli legati all’abuso dei giochi d’azzardo”.