Sono circa 3 milioni di euro quelli che la Camera di commercio deve incassare da imprese che o non hanno versato il diritto annuale o lo hanno versato al di fuori dai termini previsti dalla legge ovvero in misura incompleta. La somma comprende sia i diritti effettivamente non riscossi che le sanzioni e gli interessi. Sono state emesse migliaia di cartelle esattoriali che hanno raggiunto nelle ultime settimane imprese di ogni settore economico. Le cartelle riguardano gli accertamenti del 2004, 2005 e 2006.La casistica che si deve affrontare è molto varia e sta causando più di una difficoltà sia alle imprese che ai commercialisti. "Siamo consapevoli che esistono delle criticità" ha affermato Ivana Nicolini, Vice Segretario Generale dell’ente camerale e Dirigente responsabile "per le quali ci siamo già concretamente mossi scrivendo all’Unione nazionale che è l’organismo che ci rappresenta e che può e deve sollecitare il Ministero competente a trovare una soluzione ai casi più controversi. Al momento però non abbiamo nessuna possibilità di intervento. Siamo un Ente pubblico e dobbiamo conformarci alle leggi vigenti."Quali sono i principali aspetti problematici?Si tratta delle modalità di applicazione delle sanzioni.Sotto questo profilo si possono distinguere, parte della Camera di Piacenza, due fasi. In una prima fase (violazioni del diritto annuale per gli anni 2001,2002 e 2003) è stato applicato di propria iniziativa il principio del "favor rei", che è consistito nell’applicazione della sanzione agevolata del 10% sia nel caso di tardivo versamento del diritto annuale dovuto (versamento entro 30 gg. dal termine previsto per legge) che nel caso di omesso versamento (versamento oltre 30 giorni dal termine previsto per legge).L’applicazione del principio agevolativo, che ha consentito di evitare l’emissione di numerose cartelle esattoriali in quanto gli importi dovuti sarebbero stati molto bassi, è stato di fatto goduto dai contribuenti pur senza averne la percezione. Ora siamo invece alla seconda fase, ovvero alla seconda tornata sanzionatoria, che si è concretizzata nelle scorse settimane con il ruolo reso esecutivo e relativo alle violazioni del diritto annuale dovuto per gli anni 2004/2005/2006.Per le violazioni relative al diritto 2004 la Camera ha continuato ad applicare il principio del favor rei applicando la sanzione con l’unica percentuale del 10% dell’intero ammontare del diritto dovuto. Infatti si è ritenuto che il contribuente possa essersi trovato in una fase di "disorientamento" nell’applicazione delle norme, tenuto conto dei tempi di emanazione del decreto di disciplina delle sanzioni per violazioni del diritto annuale (il Decreto n. 54 del Ministero attività produttive è del 27 gennaio 2005) e della successiva circolare applicativa (la numero 3587 del 20 giugno 2005). Il decreto aveva infatti prorogato i termini del ravvedimento per le violazioni del 2001 e 2002 non ancora constatate (proroga estesa dalla Camera all’anno 2003). L’ulteriore estensione delle agevolazioni all’anno 2004 è stata pertanto operata nella considerazione che il termine per il ravvedimento per le violazioni 2004 (20 giugno 2005) non fosse noto ai contribuenti stante la coincidenza tra la data di scadenza del ravvedimento e la data di emanazione della circolare.Per le violazioni commesse a partire dal 2005 il sistema sanzionatorio è entrato a pieno regime prevedendo l’applicazione di sanzioni di diversa misura (10 – 30 – 50%), commisurata alla gravità delle violazioni.Le problematiche derivanti dall’applicazione del Decreto Ministeriale n. 54 del 2005 e delle successive circolari interpretative (n. 3587 del 20/6/2005 e n. 2189 dell’11/3/2008) sono ben note alla Camera di Commercio di Piacenza che si è fatta promotrice, assieme alle altre camere della regione, di una richiesta ad Unioncamere nazionale affinché solleciti il Ministero competente ad effettuare ogni e più opportuno intervento correttivo volto a mitigare gli effetti di evidente sperequazione e/o di ingiustizia manifesta.I casi più critici che sono stati messi in evidenza in questi giorni –e già evidenziati ad Unioncamere- sono quelli che seguono:· Se il diritto annuale è stato versato per intero ma in ritardo (anche se entro i 30 giorni dalla scadenza) e non sono stati versati l’interesse corrispettivo (0,40%) o la sanzione ridotta a titolo di ravvedimento operoso, la sanzione che deve essere pagata ora è pari al 10% dell’intero importo del diritto comprensivo dell’interesse.· Se il versamento eseguito è incompleto, nel caso in cui esso sia stato pagato entro la scadenza la sanzione viene calcolata solo sulla parte di diritto annuale non pagata effettivamente ma se il pagamento è stato eseguito dopo i 30 giorni dalla scadenza la sanzione è calcolata sull’intero ammontare del diritto dovuto.· Se il versamento è stato eseguito con un ritardo superiore ai 30 giorni viene considerato a tutti gli effetti come omesso e quindi la sanzione può variare dal 30 al 100% dell’intero diritto dovuto.Tuttavia, al momento, pur comprendendo e condividendo il disagio dei contribuenti, nonché degli ordini professionali e delle Associazioni di categoria che hanno invocato l’applicazione delle norme tributarie generali, non è possibile fare altro se non ribadire l’applicabilità del decreto 54 (che ha fornito una disciplina organica della materia) che ha ricondotto i principi contenuti nel decreto legislativo 472 (principi ispiratori della norma tributaria) alle specificità del diritto annuale delle Camere di Commercio.