Per aumentare la tutela dei consumatori la Camera di commercio avvia un’attività di controllo più serrato su chi impiega bilance ed altri strumenti per misurare (distributori di carburante, misuratori di lunghezza, di livello…)Piacenza, 14 luglio 2009 – Chi impiega strumenti di misura nell’esercizio di attività imprenditoriali potrà ricevere nei prossimi mesi, a sorpresa e casualmente, una visita dell’ispettore metrico, il funzionario della camera di commercio che vigila sulla corretta applicazione della normativa metrica. Se dai controlli eseguiti emergeranno irregolarità dovute al mancato rispetto delle leggi vigenti, l’ispettore potrà comminare delle multe, anche piuttosto onerose.Sono numerosi i richiami normativi dai quali discende sia la competenza in capo alle camere di commercio nel tutelare la fede pubblica sia gli obblighi per chi nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, utilizza misure o pesi.Il Decreto .Legislativo n.507 del 1999 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da 103 a 619 euro per la detenzione nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, di misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge o per l’uso di misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, mentre il Decreto Legislativo n.517 del 1992 dice che "il mancato adempimento dell’obbligo di verificazione periodica per detenzione ed uso di strumento per pesare a funzionamento non automatico, accertato dall’Ispettore metrico a seguito delle operazioni di vigilanza, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 516 a 1.549 euro".Il decreto n.182 del 2000 è il regolamento che disciplina la verificazione periodica degli strumenti metrici.Esso prevede di sottoporre gli strumenti di misura a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro utilizzazione e in seguito secondo la periodicità fissata dal medesimo decreto; impone agli utenti metrici, soggetti all’obbligo della verificazione periodica, di garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, di mantenere l’integrità della etichetta di verificazioneperiodica e di non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico, equiparando il mancato rispetto delle suddette prescrizioni ad inadempienza all’obbligo della verificazione periodica stessa. Lo stesso decreto attribuisce alle Camere di Commercio l’esercizio delle funzioni di vigilanza, ad intervalli casuali e senza preavviso, sulla corretta applicazione della normativa su citata.