“I condomìnii privati di irrigazione sono esclusi dalla tassa di bonifica”

Continua la serie di sentenze sfavorevoli al Consorzio di bonifica di Piacenza. Dopo quelle della Commissione tributaria provinciale – che ha più volte sancito che il Consorzio non ha più la possibilità di riscuotere coattivamente i contributi di bonifica a mezzo ruoli esecutivi (per opporsi ai quali occorre fare una causa ed essendo stata espressamente abrogata, dal Parlamento, la relativa norma che prima glielo consentiva) – ora a pronunciarsi sfavorevolmente alle pretese consortili è stata la stessa Cassazione. Che con un’ordinanza depositata l’8 luglio scorso ed ora notificata, ha stabilito – di seguito al Tribunale di Piacenza ed alla Corte d’appello di Bologna, entrambi avevano già dato torto al Consorzio di bonifica di Piacenza ricorrente in Cassazione – che, quando la gestione della risorsa irrigua e la manutenzione promiscua irrigua e di drenaggio è svolta dagli utenti dei singoli rivi costituiti in altrettanti condomìnii, terreni e immobili urbani vicini non sono soggetti al pagamento della tassa di bonifica, e ciò anche quando il Consorzio di bonifica intervenisse in un qualche modo a governare la risorsa idrica perché si tratterebbe pur sempre di attività dalla quale non conseguirebbero benefici economicamente apprezzabili a favore degli immobili circostanti, come nel caso di specie, all’esame dei supremi giudici.

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La Confedilizia di Piacenza e il Sindacato della Proprietà Fondiaria – nel dare notizia dell’importante decisione – hanno aggiunto che il testo integrale del provvedimento è a disposizione dei rispettivi soci presso la sede.