Gioco d’azzardo vicino a luoghi sensibili, tre società fanno ricorso per non spostarsi

E’ scontro tra tre sale da gioco e il Comune di Piacenza. Le società che violerebbero la normativa sulla distanza da tenere rispetto ai luoghi sensibili hanno presentato ricorso al Tar impugnando la comunicazione di dover trovare un altro posto per l’attività per il rispetto delle leggi.

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Il Comune nonostante i ricorsi rimane sulle posizioni già espresse in passato, niente più sale da gioco vicine alle scuole o altri luoghi sensibili.

Mesi fa è diventato operativo anche a Piacenza il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, ma anche la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito entro una distanza di 500 metri da scuole, luoghi di aggregazione giovanili e di culto.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato, con una specifica delibera, le modalità applicative previste dalla legge regionale sul gioco d’azzardo patologico del 2013, riprese e ulteriormente rafforzate dal Testo unico per la promozione della legalità che ha visto la luce alla fine del 2016.

Nel testo della delibera vengono definite le sale gioco e le sale scommesse come i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o assimilabile, mentre gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la cui installazione è necessario il possesso di una specifica licenza.

Il divieto previsto si applica sia alla nuova apertura che alle sale giochi e sale scommesse già in esercizio, oltre che alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni. Per nuova installazione, come specifica il documento, si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I luoghi sensibili sono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semi residenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori. Libertà viene lasciata ai Comuni per individuare altri luoghi sensibili ai quali applicare le disposizioni, ma viene indicato come criterio l’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.