Il Consorzio di bonifica di Piacenza è stato condannato a restituire alla Galleria Ricci Oddi i contributi pagati per gli anni successivi al 2011, relativamente all’immobile della stessa Galleria sito in via S. Siro. Gli stessi sono stati dichiarati illegittimamente richiesti. Lo ha deciso la Commissione tributaria provinciale di Piacenza in una causa nella quale la Galleria d’arte moderna è stata assistita dall’avv. Giacinto Marchesi del foro di Piacenza. La sentenza spiega che l’obbligo contributivo della Galleria non sussiste non avendo il Consorzio provato che lo svolgimento dell’esperita attività producesse nei confronti dei beni di proprietà della contribuente vantaggi diretti e specifici ed il conseguente incremento di valore patrimoniale degli stessi (gli artt. 21 e 59 rd n. 215/33 richiedono che gli immobili traggano un vantaggio dimostrato e singolarmente proporzionato). In sostanza – ha motivato la Commissione – “in difetto di un comprovato assolvimento delle finalità istituzionali (ovvero irrigazione, razionale uso dell’acqua, tutela dello sviluppo e della valorizzazione del territorio) assegnati dalla legge (rd n. 215/33) al Consorzio è inibita la possibilità di chiedere alla ricorrente il pagamento di somme (in termini Cass. sent. n. 11801/13 ‘Il beneficio è il presupposto costitutivo dell’obbligo contributivo e se talune opere producono effetti positivi solo su una parte dei consorziati è su essi che debbono ricadere gli obblighi contributivi’, ‘L’imposizione della contribuzione è subordinata alla duplice condizione: inserimento dei beni immobili nel comprensorio consortile ed effettivi vantaggi a favore degli immobili in conseguenza diretta ed immediata dei lavori espletati’)”.
Dopo aver rilevato che “il mero inserimento degli immobili nel comprensorio del Consorzio non costituisce una prova a vantaggio del Consorzio (CTR Napoli sent. n. 302/15), sempre tenuto a fornire la prova della particolare ‘utilitas’ conseguita dall’immobile non costituendo il detto inserimento una prova neppure a livello indiziario”, la Commissione – a proposito della consulenza prodotta dal Consorzio – ha riconosciuto “valore di semplice allegazione difensiva, e non di prova, al predetto elaborato (peraltro non asseverato dal consulente) dalla cui lettura non emerge con sicurezza che dall’esecuzione delle opere gli immobili della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi abbiano a ricevere un incremento di valore direttamente riconducibile alle anzidette opere (Cass. sent. n. 4671/12, sent. n. 2241/15)”.
Da ultimo, la Commissione ha dichiarato nulle le cartelle esecutive impugnate confermando una precedente decisione e ciò “per carenza del potere impositivo (a mezzo ruoli) a seguito dell’abrogazione (art. 14 c. 14 ter L. 246/05) dell’art. 21 rd 215/33, a far data dal 16.12.2010, sicché il Consorzio di Bonifica non aveva il potere di iscrivere a ruolo e di riscuotere i crediti a mezzo ruolo (in termini, CTP Piacenza sent. n. 131/17)”. In particolare, i giudici tributari hanno specificato che “la presente fattispecie può essere regolamentata dall’art. 2041 c.c. (azione di arricchimento senza causa, in termini, Cass. sent. n. 18432/05) o dall’art. 2033 c.c. (azione di ripetizione di indebito)” e che “entrambe le disposizioni fissano il termine di prescrizione di 10 anni per potere agire in giudizio”.