Dal 15 novembre scatta su tutte le strade provinciali l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo.
Lo stabilisce l’apposita ordinanza della Provincia di Piacenza, che in particolare, precisa:
1 – i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motoveicoli a due ruote, nel periodo compreso fra il 15 novembre 2017 e il 15 aprile 2018, possano circolare sui tratti stradali di competenza della Provincia di Piacenza ubicati esternamente ai centri abitati solo se provvisti, a bordo, di dispositivi antisdrucciolevoli omologati, o, in alternativa, muniti di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio e adeguati al tipo di veicolo in uso;
2 – che, in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli di cui al punto 1, qualora privi di pneumatici invernali, siano obbligati a montare, in corrispondenza dei tratti interessati da tale presenza, i dispositivi antisdrucciolevoli tenuti a bordo ai sensi di quanto disposto al punto 1 stesso;”
In caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli privi di pneumatici invernali sono obbligati a montare le catene tenute a bordo. I ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi, invece, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla superficie viabile e di fenomeni nevosi in atto. Il provvedimento è adottato allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e il regolare espletamento dei servizi di pubblica utilità.
L’ordinanza verrà inviata a tutti i Comuni del territorio e anche a quelli delle Province limitrofe e sarà cura dei tecnici e degli operatori stradali della Provincia provvedere alla conforme collocazione della segnaletica stradale. Per i trasgressori sono previste le sanzioni indicate dal Codice della Strada; l’eventuale inosservanza, da parte del conducente, dell’ordine impartito dai soggetti preposti ai servizi di polizia stradale di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele comporterà inoltre la decurtazione di tre punti dalla patente di guida.
Si forniscono di seguito alcune precisazioni di legge in merito ai requisiti tecnici dei pneumatici invernali.
I pneumatici invernali, secondo l’unica definizione utilizzata Nuovo Codice della Strada e ripresa nell’Ordinanza della Provincia, per essere considerati tali, devono riportare, fra le altre sigle e numerazioni, le lettere “M+S” (o simili, come, a titolo esemplificativo: MS, M-S, M/S, M:S).
Altri simboli, come quello del ghiaccio o del profilo montuoso, sono meramente facoltativi. Il codice di velocità dei pneumatici invernali deve essere “Q” o superiore.
Qualora il codice di velocità dei pneumatici invernali sia inferiore a quello prescritto dalla carta di circolazione del veicolo in via ordinaria, l’uso di tali pneumatici è consentito esclusivamente fra le date stabilite dall’Ordinanza, con la tolleranza di un mese, sia prima dell’inizio che dopo il termine del periodo indicato. Qualora, invece, il codice di velocità dei pneumatici invernali sia conforme a quello indicato sulla carta di circolazione in via ordinaria, l’utilizzo dei pneumatici “M+S” è consentito durante l’intero arco dell’anno.
In merito all’utilizzo dei “dispositivi antisdrucciolevoli omologati” (normalmente costituiti da catene da neve), l’Ordinanza precisa che il montaggio è prescritto almeno sulle ruote motrici, mentre i pneumatici invernali devono essere montati su tutte le ruote del veicolo (Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 26.10.2017).