La Giunta quest’oggi ha licenziato le delibere, che proporrà per l’approvazione del Consiglio comunale, relative all’IMU e alla TASI da applicare nell’anno 2015.
Le delibere contengono, oltre alle aliquote dei tributi, diverse modifiche ai regolamenti comunali IMU e TASI. Infatti, partendo dall’esperienza di applicazione concreta negli scorsi anni, si accolgono le richieste di semplificazione dei rapporti tra Comune e contribuente in termini di pagamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni.
Alcune modifiche sono comuni ad entrambi i regolamenti di IMU e TASI e riguardano:
– l’introduzione di un articolo sul ravvedimento operoso, che consente al contribuente di avere maggior tempo a disposizione per la regolarizzare, con sanzioni ridotte, degli errori dovuti ad omessi o parziali versamenti;
– l’eliminazione dell’obbligo della presentazione della fideiussione per i contribuenti che chiedono di rateizzare gli importi derivanti da avvisi di accertamento, al fine di favorire maggiormente gli adempimenti spontanei del contribuente.
Alcune modifiche interessano solo il regolamento TASI e riguardano:
– lo slittamento dei termini per la presentazione della dichiarazione TASI che, per quest’anno, potrà essere presentata entro il 31 ottobre;
– la possibilità di compensare gli importi dovuti a titolo di TASI con gli importi a credito relativi non solo alla TASI, ma anche all’IMU;
– la possibilità di effettuare l’accollo del debito altrui.
Per quanto riguarda le aliquote IMU, è previsto un innalzamento dell’aliquota dallo 0,72% allo 0,96% per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado che in tali immobili risiedono e dimorano, mentre sono rimaste invariate le aliquote e le detrazioni IMU applicate nell’anno 2014 per tutti gli altri casi di applicazione del tributo.
Si precisa che l’innalzamento dell’aliquota del comodato fa venir meno la necessità per i contribuenti di presentare l’autocertificazione, come invece accadeva lo scorso anno.
Per quanto riguarda la TASI, rimangono confermate le stesse aliquote dell’anno 2014, sia per le abitazioni principali (3,3 per mille) che per gli altri immobili (1 per mille e 0 per mille), così come rimangono invariate le percentuali di versamento della TASI a carico dell’occupante (esempio: l’affittuario), pari al 10%, e quella del titolare del diritto reale (es: il proprietario) pari al 90%.
Rispetto al 2014, tuttavia, sono state introdotte alcune agevolazioni a favore del contribuente che consistono:
– nell’esenzione dal pagamento della TASI per le abitazioni principali con rendita catastale inferiore o uguale a € 250,00;
– nell’aumento di € 10,00 della detrazione prevista nel 2014 (pari ad € 50,00) per ogni figlio oltre il secondo di età non superiore a 26 anni (per il 2015 sarà quindi pari a 60 euro)
– per gli inquilini che, fatti lo scorso anno i calcoli della TASI complessiva da versare, non la pagavano comunque in quanto l’importo era risultato inferiore a 12,00 euro, nel 2015 saranno esonerati dal fare anche questi inutili conteggi. In sostanza, la modifica evita agli inquilini che conducono in locazione abitazioni e relative pertinenze con rendita complessiva non superiore a € 700,00, di fare calcoli inutili o doversi recare da chi fa assistenza fiscale per il calcolo della TASI.