Torna “Liberiamo l’aria”, ecco le limitazioni al traffico dal primo ottobre

 Torna dal 1° ottobre 2014 al 31 marzo 2015 "Liberiamo l'aria", il blocco della circolazione delle vetture in città. A presentarlo l'assessore all'Ambiente, Luigi Rabuffi. 

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Il 1° ottobre 2014 riprendono le limitazioni alla circolazione veicolare previste dall’Accordo Regionale sulla Qualità dell’Aria 2012-2015 (www.liberiamolaria.it), di fondamentale importanza all’interno della strategia del Comune di Piacenza volta al risanamento della qualità dell’aria nell’area urbana, per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente.

Le modalità restano le stesse dello scorso anno:

divieto di circolazione dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 18,30 per le tipologie di veicoli più inquinanti;
limitazione generale della circolazione il giovedì dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 7 gennaio al 31 marzo dalle 08,30 alle 18,30. Il blocco potrà essere revocato nel caso in cui per sette giorni consecutivi, antecedenti al martedì precedente il giovedì, non si verifichino superamenti dei  50 microgrammi PM10 sul territorio regionale;
domeniche ecologiche la prima domenica di ogni mese (ad eccezione di dicembre): limitazione generale della circolazione dalle 08,30 alle 18,30. 
L' Ordinanza n. 9/2013 introduce alcune novità relative alle domeniche ecologiche che si svolgono a Piacenza, e in molte altre città dell'Emilia-Romagna, nell'ambito dei provvedimenti per la tutela della qualità dell'aria. ANCHE A GENNAIO C'E' LA DOMENICA ECOLOGICA – L'Ordinanza stabilisce inoltre che per il triennio 2013-2015 anche il mese di gennaio avrà una domenica ecologica: la prima domenica successiva al 7 gennaio:13 gennaio 2013,12 gennaio 2014, 11 gennaio 2015.
Sono previste misure di emergenza nel caso di superamento per 7 giorni consecutivi del valore limite di 50 microgrammi di PM10 rilevato dalle stazioni di monitoraggio di Piacenza. Tale superamento sarà comunicato da ARPA il martedì e di conseguenza sarà limitata la circolazione dei veicoli la domenica successiva, con modalità analoghe a quelle del giovedì.

Ulteriori misure sono previste nel caso in cui gli sforamenti, a Piacenza o in un’altra provincia, perdurino per almeno 14 giorni complessivi; in questo caso, oltre al blocco della circolazione nella domenica successiva, si prevede:

riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti riscaldati;
divieto di utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto, nelle unità immobiliari dotate anche di altri sistemi di riscaldamento;
potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti.
L’attuazione delle misure previste dall’Accordo di Programma consentirà al Comune di Piacenza di accedere a cofinanziamenti regionali volti a realizzare misure strutturali per il miglioramento della qualità dell’aria, quali in particolare il potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità ciclopedonale.

Le limitazioni non si applicano nei seguenti giorni festivi:

venerdì 1° novembre 2013;
mercoledì 25 dicembre 2013;
giovedì 26 dicembre 2013;
mercoledì 1° gennaio 2014;
lunedì 6 gennaio 2014;
lunedì 8 dicembre 2014;
giovedì 25 dicembre 2014;
venerdì 26 dicembre 2014;
giovedì 1 gennaio 2015;
martedì 6 gennaio 2015;
 

*Veicoli esclusi dalle limitazioni alla circolazione
1. Trasporto a ridotto impatto ambientale

a) autovetture omologate a quattro o più posti con almeno tre persone a bordo, e autovetture omologate a due posti con due persone a bordo (carpooling);
b) autovetture condivise (carsharing);
c) autoveicoli elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
d) autoveicoli alimentati a metano o GPL;
e) autovetture benzina e diesel Euro 4, omologate ai sensi di una delle seguenti Direttive: 98/69 CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B, 2001/1 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1;
f) autovetture benzina o diesel Euro 5, omologate ai sensi di una delle seguenti Direttive:
2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C, 99/96 fase III oppure Riga B2 o C, 2001/27 CE rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C, 2005/78 CE rif. 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C;
g) autoveicoli diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell’immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
h) diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell’inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei D.M. n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
i) ciclomotori e motocicli Euro 2 (ciclomotori conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II, motocicli conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A) e Euro 3 (conformi alla Direttiva 2002/51 CE fase B);
j) veicoli per trasporto di persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, auto o autobus noleggiati con conducente, autobus di linea, scuolabus);
k) veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell’inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei D.M. n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;

2. Trasporto per funzioni sociali e assistenziali

a) veicoli di medici o veterinari in visita domiciliare urgente muniti di apposito contrassegno, nonché di personale sanitario di pronta reperibilità per comprovata esigenza, muniti di dichiarazione della struttura sanitaria di appartenenza; veicoli di paramedici e assistenti domiciliari che prestano servizio per strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione rilasciata dalla struttura;
b) veicoli per il trasporto di persone da sottoporre a visite o a trattamenti sanitari di inderogabile necessità, attestata da certificato medico (che può essere prodotto al Comando di Polizia Municipale anche a posteriori), veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime;
c) veicoli al servizio o condotti da persone invalide purché munite del contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni;
d) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione da questi utilizzati per le funzioni del proprio ministero, cortei matrimoniali e funebri;
e) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
f) veicoli di famiglie che abbiamo almeno quattro figli, tra naturali, adottivi o affidati, come risultante da certificazione specifica (stato di famiglia, certificato di affido o autocertificazione, certificato di iscrizione all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose), solo se provvisti a bordo di FAMILY CARD in originale;

3. Trasporto per funzioni di sicurezza e di servizio

a) veicoli adibiti a servizi di polizia, sicurezza pubblica, sanità pubblica, igiene urbana, vigilanza ambientale, vigilanza privata, pronto soccorso, servizio postale, automezzi dell'esercito e/o equiparati, veicoli targati CD e CC, autocarri adibiti alla rimozione dei veicoli ed a soccorso stradale, veicoli utilizzati per interventi a tutela della pubblica incolumità (edili, stradali, ecc.);
b) veicoli adibiti al pronto intervento ed alla manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, da documentare a cura del datore di lavoro (la documentazione può essere prodotta al Comando di Polizia Municipale anche a posteriori) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza sociosanitaria, di scuole e cantieri.
Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 2, 3 della presente Ordinanza i seguenti veicoli, comunque soggetti alle limitazioni di cui ai punti 1, 4 dell’Ordinanza medesima:
c) veicoli di proprietà dei dipendenti del Comando Logistico dell’Esercito Polo di Mantenimento Pesante Nord Piacenza e del personale appartenente alla Scuola Allievi Agenti di Polizia, limitatamente al tratto compreso tra Piazzale Torino e Viale Malta n. 18, purché autorizzati dallo stesso Comando con specifico PASS a parcheggiare all’interno del comprensorio di Viale Malta n. 18;
d) veicoli di proprietà dei dipendenti del Laboratorio Pontieri di Piacenza, limitatamente a viale Risorgimento e via Baciocchi, purché autorizzati dallo stesso Comando con specifico PASS a parcheggiare all’interno del comprensorio di Piazza Cittadella, n. 26;

4. Trasporto per funzioni economiche, commerciali e consegna merci

a) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori commerciali che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
b) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) che percorrano l’itinerario più breve tra la sede operativa dell’impresa titolare e le strade evidenziate nella planimetria All. 2;
c) veicoli adibiti al trasporto della stampa periodica e degli operatori dell’informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
d) veicoli utilizzati per il ritiro di generi di monopolio nei giorni stabiliti dal Monopolio di Stato, per il percorso più breve purché muniti di documentazione che attesti il giorno di consegna;
e) veicoli che trasportano merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, latte e latticini, ecc.) o farmaci e prodotti per uso medico provvisti di bolla di consegna o ricevuta di avvenuta consegna;
f) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
g) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casalavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro, o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l’orario e/o il luogo di servizio.
h) veicoli almeno Euro 3 di agenti di assicurazione, agenti e rappresentanti di commercio e di agenti immobiliari, durante lo svolgimento dell’attività d’impresa, muniti di idonea certificazione della Camera di Commercio;

5. Trasporto per funzioni particolari e speciali

a) autoveicoli per trasposti specifici e autoveicoli per uso speciale, così come definiti dall’articolo 54 comma 2 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
b) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
c) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.

Per consentire l’attività di controllo è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta degli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.
L’uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro, salvo eventuali altre sanzioni previste dal vigente ordinamento.

 

>> categoria di appartenenza delle auto
Le direttive Euro sono accompagnate dalla data a partire dalla quale tutte le nuove immatricolazioni devono rispettarle: controllare sempre la classe di omologazione riportata sulla carta di circolazione del veicolo, perché l'auto potrebbe rispettare alcune direttive Euro anche se immatricolata prima della loro obbligatorietà.

Per approfondimenti >>www.liberiamolaria.it

 

L'Accordo di programma Regionale per la gestione della qualità dell’aria 2012/2015 in sintesi
Il provvedimento ha durata triennale, interessando i tre semestri invernali 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.

Prevede le seguenti misure*:

blocco veicoli più inquinanti: dal lunedì a venerdì divieto di circolazione (è consentita la sosta) dal 1° ottobre 2013 al 31 marzo 2014, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 delle seguenti tipologie di veicoli:
veicoli a benzina e diesel pre Euro;
veicoli diesel Euro 1;
autoveicoli diesel Euro 2 non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato;
veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all’Euro 3 e non dotati di sistema omologato di riduzione della massa di particolato che li renda inquadrabili ai fini dell’inquinamento da massa di particolato quali Euro 3 o categoria superiore;
ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro;
giovedì senz'auto: divieto di circolazione (è consentita la sosta) il giovedì dalle 8.30 alle 18.30 dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 7 gennaio al 31 marzo. Tale blocco potrà essere revocato nel caso in cui per sette giorni consecutivi, antecedenti al martedì precedente il giovedì, non si verifichino superamenti dei  50 microgrammi/m3 PM10 sul territorio regionale.
Possibilità di revoca della limitazione nel caso in cui per sette giorni consecutivi, antecedenti al giorno di controllo, martedì, non si verifichino superamenti dei valori limite giornalieri di PM10 sul territorio regionale
domeniche ecologiche:divieto di circolazione (è consentita la sosta) la prima domenica dei mesi di ottobre e novembre, febbraio e marzo  e la seconda domenica di gennaio 2013, dalle 8.30 alle 18.30;

Obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta.
ulteriori emergenze straordinarie: in caso di sforamento per 7 giorni consecutivi del valore limite di 50 microgrammi/m3 di PM10, rilevato dalle stazioni di monitoraggio di Piacenza il martedì (giorno di controllo), è previsto automaticamente il blocco della circolazione la domenica successiva.Nel caso in cui gli sforamenti, a Piacenza o in un’altra provincia della Regione Emilia- Romagna, perdurino per almeno 14 giorni complessivi, oltre al blocco della circolazione nella domenica successiva, si prevedono ulteriori misure di emergenza:
riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti riscaldati, con esclusione di ospedali e case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive;
divieto di utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto, nelle unità immobiliari dotate di sistemi di riscaldamento multi-combustibile;
potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti.
 

Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa di 155,00 euro.

Le limitazioni non si attuano nei seguenti giorni festivi: