Da venerdì scorso, 12 aprile 2013, è in vigore la nuova legge regionale (numero 3 del 29 marzo 2013 – modifiche ed integrazioni alla legge regionale numero 5 del 17 febbraio 2005) contenente le norme a tutela del benessere animale. Diverse e importanti le novità previste: dal divieto di utilizzo della catena alla possibilità di introdurre nelle strutture di cura il proprio animale da compagnia. La nuova legge migliora in questo senso una normativa già all’avanguardia a livello nazionale.
Scendendo nel dettaglio la nuova legge prevede, si diceva, importanti novità: al detentore di animali di affezione (e dunque di animali che vivono a stretto contatto con l’uomo, in condizioni di domesticità e che hanno stabilito con lui particolari rapporti sociali indipendentemente dall’utilità per l’uomo offerta dall’animale) è vietato innanzitutto l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e temporanee di sicurezza. Sono inoltre riconosciute nuove terapie di supporto ed integrazione delle cure clinico terapiche, in affiancamento alla medicina tradizionale, con impiego di animali (Pet therapy) ed è consentito l’accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali, accreditate dal servizio sanitario regionale.
Innovativa dunque la possibilità di tenere con sé il proprio animale da compagnia all’interno delle strutture di cura: un provvedimento che di fatto riconosce per legge l’influenza positiva dell’animale sul benessere fisico e psichico di una persona malata. Non esistono altre esperienze in Italia, se non sporadiche e solo in alcuni reparti o strutture.