Dalle 8 del 20 marzo sarà possibile caricare le domande per la richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori extracomunitari stagionali per l’anno 2013 compilando on line il modulo C per le istanze di nulla osta al lavoro previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2013. I moduli saranno disponibili fino a tutto il 31 dicembre 2013. L’invio delle istanze sarà, invece, possibile dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dpcm 15.02.2013.
“A livello nazionale ci aspettiamo l’ingresso in Italia di 30 mila lavoratori stagionali extracomunitari – commenta Cristina Modenesi, responsabile del patronato Enapa di Confagricoltura Piacenza – molti dei quali troveranno impiego in agricoltura”. Proverranno da: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Iugoslavia di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia. “Il Dpcm, che è in corso di registrazione alla Corte dei conti – prosegue Modenesi – dovrebbe consentire, inoltre, l’ingresso anche ai lavoratori che siano già entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale. Per quanto riguarda le modalità di compilazione e presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, si confermano quelle già in uso per gli anni scorsi”.
Riguardo all’istruttoria delle domande, quest’anno verrà confermata e rafforzata la procedura del silenzio assenso già sperimentata lo scorso anno (articolo 17 del dl n. 5/2012), in virtù della quale quando lo sportello unico per l’immigrazione non comunichi entro 20 giorni al datore di lavoro il proprio diniego a nulla osta, la richiesta si intenderà accolta qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. “In sostanza – sottolinea Modenesi – dopo 20 giorni dalla domanda, il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore senza aspettare che lo sportello unico istruisca la pratica”. Tutti gli uffici di zona di Confagricoltura sono a disposizione per chi deve attivarsi al disbrigo degli adempimenti.