Salta la visita per mancanza di informazioni preliminari, paziente rimborsata

Una cittadina emiliano-romagnola non ha potuto effettuare una visita oculistica, già prenotata e pagata, perché nessuno, se non il medico stesso al momento del check-up, l'aveva informata dell’obbligo di togliere le lenti a contatto diverso tempo prima del controllo, ma l’Ausl competente, nel caso specifico quella di Piacenza, ha negato la richiesta di una nuova visita o il rimborso del ticket perché “la prestazione era stata correttamente adempiuta”, dal momento che comunque l’oculista “ha fornito dettagliati chiarimenti sulla miopia e presbiopia, patologie proprie della segnalante”.

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A riportare il caso è il Difensore civico regionale, Gianluca Gardini, a cui la donna si è rivolta: a distanza di un mese dall'intervento del Difensore, l' Azienda Usl, che nel frattempo aveva già scelto di inserire sul foglio di prenotazione come promemoria la necessità di togliere le lenti a contatto diverso tempo prima della visita oculistica, ha accolto le motivazioni e inviato il modulo per il rimborso del ticket.

“La Azienda Usl non poteva addurre l’impossibilità di poter effettuare la prima visita oculistica per causa a lei non imputabile- spiega Gardini richiamando il Codice civile-, dato che il principio di diligenza avrebbe richiesto una adeguata informazione circa la necessità di togliere le lenti a contatto prima della visita oculistica”. Allo stesso modo poi, prosegue il Difensore civico, “posto che la prestazione non è stata in alcun modo eseguita, il ticket di 23 Euro non può che essere rimborsato, in quanto manca la causa del corrispettivo dovuto”: infatti, ribadisce, “la visita oculistica di base non può limitarsi a fornire chiarimenti o spiegazioni, senza alcun esame clinico della paziente”.

“La vicenda è molto interessante perché, nonostante l'esiguità dell'importo, fa emergere un versante nuovo della responsabilità per mancata erogazione di prestazioni sanitarie. Bisogna in ogni caso riconoscere- prosegue il Difensore civico- che stavolta il debitore ha riconosciuto il proprio errore e ha adottato un comportamento corretto e collaborativo. Peraltro- conclude Gardini- se è giusto chiedere una compartecipazione al cittadino che salta una visita o un esame prenotato senza preavviso, è altrettanto giusto da parte delle aziende sanitarie non pretendere pagamenti se la prestazione non viene effettuata per propria colpa”.