A fronte dell’ulteriore intervento, questa volta da parte di Confindustria Piacenza, in materia di tassazione sui rifiuti, l’assessore al Bilancio Luigi Gazzola rileva come “si susseguano, non solo a Piacenza, le prese di posizione delle associazioni di categoria, che chiedono ai Comuni di modificare i regolamenti disciplinanti la Tari, al fine di prevedere l'intassabilità di superfici adibite o connesse ad attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Ciò, al di là di quanto stabilito dalla legge istitutiva del tributo e dalle successive modifiche, sulla base di quanto affermato dalla Risoluzione n. 2 /DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel dicembre scorso”.
“Premesso – sottolinea Gazzola – che tale risoluzione, per univoca giurisprudenza di legittimità, non può avere carattere di atto vincolante, trattandosi della mera risposta a un quesito riguardante un caso specifico, mi sembra doveroso rimarcare che il Regolamento Tari del Comune di Piacenza è stato già modificato per tenere conto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 649, della legge n.147/2013, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo n. 16/2014 (convertito nella legge n. 68 del 2 maggio 2014) e che, anche alla luce della risoluzione ministeriale, si ritiene di confermarne il contenuto”.
“Nella sostanza e nel rispetto della norma – prosegue l’assessore al Bilancio – il nostro Regolamento già prevede, e cito testualmente l'articolo 8 comma 4, che nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tenga conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non tutta la superficie è detassata – spiega Luigi Gazzola – ma, con le condizioni poste, solo quella ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. E il successivo articolo 20, comma 1, determina a quali condizioni sussistano i requisiti di continuità e prevalenza. Sono pertanto escluse solo le parti di superfici dove si producono rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili agli urbani in via diretta ed esclusiva, e non anche le superfici dove si producono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani”.
“Quanto alla asserita non assoggettabilità alla Tari, oltre allo spazio occupato da questa tipologia di rifiuti speciali, anche dei magazzini intermedi, il Comune di Piacenza – aggiunge l’assessore – in ossequio al dettato normativo ha già individuato, con l'articolo 20 del Regolamento, anche i magazzini di materie prime e merci la cui superficie deve essere detratta dalla superficie complessiva oggetto della Tari. Secondo il Comune, supportato sul punto da Anci Emilia Romagna, il termine “merci” citato dalla norma va riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti e semilavorati, perché il loro impiego non determina la produzione di rifiuti speciali non assimilabili: prendendo ad esempio un’impresa di ceramica, non saranno oggetto di tassazione le aree dei magazzini in cui sono stoccati sia le materie prime (argilla), sia le merci (vernici) necessarie alla produzione del prodotto finito dell’azienda. Il non assoggettamento deve essere limitato alle aree dei magazzini, e quindi ad una quota parte di questi, destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle merci, che appartengono merceologicamente alle materie non assimilabili, non anche ai magazzini di prodotti finiti”.
“La nota del Ministero del 9 dicembre 2014 – ribadisce Gazzola – non contrasta affatto con la formulazione introdotta dal Comune di Piacenza, in quanto, come già detto, l’affermazione che “i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali…”, si ritiene valga solo con riferimento al caso concreto trattato nella nota. Non solo l’inclusione dei magazzini di prodotti finiti non è supportata dalla norma, ma i magazzini da detassare sono quelli dove si producono comunque rifiuti speciali non assimilati e non anche i magazzini annessi a zone di produzione di rifiuti speciali non assimilabili”.
“E' probabile – conclude l’assessore – che le considerazioni esposte non consentano, sia pure localmente, di fugare i dubbi su una materia complessa e controversa. Difficile immaginare che, come suggerito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, un confronto tra ciascun Comune e i rappresentanti delle categorie interessate possa consentire una univoca ed efficace applicazione della norma. Di qui, come ho già detto ieri, l'auspicio per un intervento del legislatore ai fini di una riscrittura del testo, che non lasci spazio ad alcuna opinabilità”.