Tra i tanti problemi con cui sono quotidianamente alle prese gli artigiani, soprattutto in questo periodo di crisi economica, c’è anche quello
relativo al recupero dei propri crediti vantati verso clienti per la produzione di beni o servizi. Un tema di scottante attualità affrontato e dibattuto ieri sera presso la Sede provinciale di CNA grazie alla qualificata presenza del dott. Roberto Signaroldi, giudice del Tribunale di Piacenza assegnatario ruolo civile esecuzioni immobiliari. Coordinato dall’avvocato Carmelo Renato Lo Fermo, che ha sottolineato l’importanza per gli artigiani di agire tempestivamente per evitare che i crediti diventino obsoleti, l’incontro è stato introdotto dal presidente provinciale di CNA, Dario Costantini, che ha evidenziato come oltre il 60% delle imprese artigiane abbia attualmente problem nell’incassare e recuperare i propri crediti aziendali. La parola è quindi passata al giudice Signaroldi che oltre ad illustrare il privilegio – tema principale dell’incontro – spettante alle imprese artigiane e previsto al punto 5 dall’articolo 2751 bis del Codice Civile, ha spiegato al numeroso pubblico presente le modalità di avvio delle procedure esecutive.
“Per avviarle – ha spiegato il dott. Signaroldi – occorre un titolo esecutivo o l’emissione di un decreto ingiuntivo dell’autorità giudiziaria che permetta di agire per aggredire il patrimonio mobiliare del debitore inadempiente. Si possono seguire due strade: o l’apposizione di un vincolo sui beni pignorabili del debitore facendo ricorso all’Ufficiale Giudiziario e concedendo al creditore novanta giorni per decidere l’assegnazione o la vendita dei beni, oppure effettuare un pignoramenti presso terzi, cioè presso eventuali creditori del debitore inadempiente”.
Signaroldi ha anche affrontato il caso in cui più imprese artigiane agiscano contemporaneamente per il soddisfacimento del proprio credito nei confronti dello
stesso debitore inadempiente. “In questo caso si ha una concorrenza di privilegi. Se il debitore è capiente tutti i creditori saranno soddisfatti, mentre in caso di patrimonio insufficiente la suddivisione delle somme verrà effettuata attraverso un coefficiente di riparto. Può anche sorgere il problema che un’impresa artigiana eccepisca il privilegio di un altro creditore concorrente. In tal caso il creditore eccepito dovrà dimostrare di possedere i requisiti dell’impresa artigiana previsti dalla legge 443 del 1985 che, tra i vari presupposti, prevede la prevalenza del fattore lavoro sul capitale”.
L’incontro è stato concluso dal direttore Enrica Gambazza, che nell’occasione ha ricordato il nuovo servizio di consulenza legale offerto dal CNA ai propri associati.