Il contratto di rent to buy, come delineato nell’articolo 23 del decreto-legge Sblocca Italia, costituisce una fattispecie del tutto nuova, che non può essere assimilata a nessuna delle forme contrattuali sinora utilizzate per combinare le caratteristiche della compravendita e quelle della locazione di immobili. Con la principale conseguenza che gli aspetti fiscali della nuova disciplina – non regolati nello Sblocca Italia – sono tutti da individuare, in via interpretativa ovvero attraverso integrazioni della normativa approvata, comunque nel rispetto della ratio della disposizione, che mira ad agevolare l’accesso alla proprietà immobiliare.
E’ quanto è emerso, fra l’altro, nel corso del convegno “Il contratto di rent to buy, oggi”, in corso a Piacenza, organizzato dalla Confedilizia e nell’ambito del quale hanno svolto relazioni – dopo un’introduzione del Presidente Corrado Sforza Fogliani – il prof. Vincenzo Cuffaro, Ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, e l’avv. Pier Paolo Bosso, del Coordinamento legali della Confederazione.
Il convegno – nel corso del quale è stato distribuito un contratto-tipo di rent to buy elaborato dall’Ufficio legale della Confedilizia e richiedibile presso le Associazioni territoriali dell’Organizzazione (indirizzi al sito www.confedilizia.it) – è stato anche l’occasione per mettere in luce alcune possibili modifiche al testo della disposizione, fra cui l’introduzione della possibilità per il proprietario di avvalersi delle norme previste per la locazione in caso, in particolare, di morosità del futuro acquirente nel periodo di godimento dell’immobile. Così come è emersa l’esigenza che, alla normativa in tema di rent to buy, venga affiancata l’introduzione di agevolazioni fiscali per la permuta immobiliare, in modo che il complesso delle disposizioni possa generare quegli effetti di stimolo di cui il mercato immobiliare ha drammaticamente bisogno.