“Contratti di convivenza – Open day” è un’iniziativa su scala nazionale nata per rispondere alla richiesta da parte di un numero crescente di cittadini di tutelare alcuni diritti per quelle forme di convivenza non ancora riconosciute dalla legislazione italiana. Secondo gli ultimi dati Istat in Itali vi è una progressiva diffusione delle unioni di fatto, che da circa mezzo milione nel 2007 sono arrivate a quota 972 mila nel 2010-11. In particolare, sono proprio le convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili ad aver fatto registrare l’incremento più sostenuto arrivando ad un numero pari a 578 mila nel 2010-11. Sabato 30 novembre, in occasione della giornata “Contratti di convivenza – Open day” organizzata da Consiglio Nazionale del Notariato, i notai di Piacenza saranno tutto il giorno a disposizione dei cittadini per fornire consulenze gratuite in merito ai contratti di convivenza. Sono quattro, gli incontri formativi (ore 9-11-15-17) per approfondire i rapporti di convivenza, con la possibilità di esporre quesiti, che avranno luogo presso la sede del Consiglio Notarile in Galleria San Donnino, 4.
Attraverso i contratti di convivenza predisposti dal Notariato secondo le norme di legge previste dall’ordinamento vigente, si possono disciplinare contrattualmente diversi aspetti patrimoniali relativi alla convivenza nelle unioni di fatto. In particolare: l’abitazione, la contribuzione alla vita domestica, il mantenimento in caso di bisogno del convivente, il contratto d’affitto, la proprietà dei beni, perfino organizzando un regime di comunione o separazione dei beni.
Si possono prevedere con testamento anche eventuali clausole a favore del convivente more uxorio o l’assistenza in caso di malattia attraverso la designazione dell’amministratore di sostegno. E’ inoltre possibile tutelare a livello contrattuale la parte debole all’interno delle unioni di fatto. Spiega a tale proposito Massimo Toscani, presidente del Consiglio Notarile di Piacenza: “Il contratto di convivenza predisposto dal Notariato secondo le attuali norme di legge, è un vero e proprio contratto, e come tale soggetto alle disposizioni dettate per tutti i contratti in generale, per cui lo stesso non può essere sciolto che per mutuo consenso. La durata "naturale" del contratto di convivenza _ osserva Toscani _ coincide con la durata del rapporto di convivenza. E' logico quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza. Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: per esempio gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare nel momento della frattura, tutte quelle discussioni e rivendicazioni, causate dalle inevitabili tensioni del momento. Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni, mentre cesserà di produrre qualsiasi effetto con riguardo a tutti i restanti accordi, che presuppongono il permanere di un rapporto di convivenza (spese comuni, acquisto in comune di beni, ecc.)”.
A partire dal 2 dicembre 2013 questi contratti potranno essere stipulati presso tutti gli studi notarili in Italia. La giornata “Contratti di convivenza – Open day” si svolgerà in contemporanea nei Consigli Notarili di tutta Italia.