Il termine per il versamento dell’acconto Imu relativo al 2013 – per gli immobili che non hanno goduto della sospensione – era il 17 giugno scorso, ma per i contribuenti che non avessero ancora provveduto ci sono due possibili modalità di pagamento tardivo, che comportano una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria del 30%, con gli interessi moratori nei termini previsti dalla procedura del ravvedimento operoso. Essenziale, per poter usufruire di questa opportunità, che la violazione non sia già stata accertata dal Comune. I cittadini interessati possono optare per il cosiddetto ravvedimento breve: se il versamento dell’acconto viene effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza, quindi entro il 17 luglio prossimo, sull’importo Imu da corrispondere vanno calcolati una sanzione pari al 3% e gli interessi del 2.5% annuo, con maturazione giornaliera. Se trascorrono più di 30 giorni, quindi dal 17 luglio in poi, la sanzione sale al 3.75%, con aggiunta degli interessi del 2.5% annuo, a maturazione giornaliera. Questo tipo di ravvedimento, definito “lungo”, è applicabile solo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale si è commessa la violazione. Se non è prevista alcuna dichiarazione periodica, non deve essere trascorso più di un anno dall’omissione o errore nel pagamento.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta con il modello F24, in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato, barrando le corrispondenti caselle “ravvedimento operoso” e “acconto”. Il Servizio Entrate del Comune di Piacenza, con sede in viale Pubblico Passeggio 42, è a disposizione per ulteriori informazioni in merito: è possibile telefonare allo 0523-492140/2555/2963/2277/2080, o scrivere a u.imu@comune.piacenza.it . Nella sezione Imu del sito www.comune.piacenza.it è disponibile, inoltre, un sistema di calcolo on line che consente di determinare l’importo dovuto a seguito di ravvedimento operoso e di stampare il relativo modello F24.
Si ricorda, infine, che gli immobili per i quali il termine di versamento dell’acconto era il 17 giugno sono quelli che non hanno goduto della sospensione del pagamento con eventuale rinvio a settembre, tra i quali, ad esempio, le abitazioni principali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, le aree fabbricabili, gli uffici e gli studi professionali, i locali artigiani, industriali e commerciali o i negozi.