Opportunità per le famiglie che occupano colf e badanti non in regola: a partire da sabato (15 settembre) iniziano le cosiddette procedure di emersione.
Pene più severe nei confronti di famiglie e imprese che impiegano immigrati irregolari ma anche la possibilità di evitare conseguenze e regolarizzare il lavoratore presentando un’istanza telematica allo Sportello unico per l’immigrazione: questi sono i contenuti essenziali del Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 che va ad attuare la Direttiva Europea n. 52/2009. A partire dal 15 settembre, ma solo per un mese, sarà possibile sanare la situazione degli stranieri extracomunitari che lavorano ‘in nero’ nel nostro paese e che possano documentare la propria presenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011.
Beneficiati del provvedimento saranno tutti quegli stranieri extracomunitari presenti nel territorio italiano ed irregolarmente impiegati in qualsiasi tipo di attività lavorativa: a differenza dell’ultima sanatoria arrivata nel 2009 che riguardava solo i rapporti di lavoro domestico e di assistenza (colf e badanti), questa del 2012 sarà come detto rivolta a tutti senza distinzioni o preferenze in base al tipo di lavoro svolto. Unico requisito richiesto per la regolarizzazione, che il rapporto di lavoro sia a tempo pieno (eccezion fatta per il lavoro domestico e di assistenza, purché non inferiore alle 20 ore settimanali).
Il provvedimento è rivolto ai datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupano da almeno 3 mesi (quindi a partire dall’ 8 maggio) e in maniera irregolare lavoratori stranieri non in regola: sono proprio i datori di lavoro che possono operare il “ravvedimento operoso” e presentare domanda di emersione riguardante lavoratori che in quel momento devono essere ancora alle dipendenze. Il datore di lavoro è tenuto al pagamento di 1.000 euro, come contributo, per ciascun lavoratore e, al momento di stipulare il contratto di soggiorno presso la Prefettura, l’imprenditore dovrà anche documentare l’avvenuta regolarizzazione delle somme relative ai contributi, alla retribuzione e in ambito fiscale pari ad almeno 6 mesi. Lo Sportello Unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico verrà chiesto al datore di lavoro di esibire l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale.
La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione. L’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse. In ogni caso, anche in caso di esito negativo del procedimento di emersione, verranno archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l’esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.
Ricordiamo che la legge vuole inasprire la lotta contro l’immigrazione illegale e perciò va a introdurre sanzioni più dure per chi dà lavoro a immigrati irregolari oltre a dare la possibilità (e questa una vera novità del provvedimento) agli stranieri vittime di sfruttamento di denunciare i loro aguzzini ottenendo in cambio un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabile fino al periodo necessario per la definizione del procedimento penale a carico del datore di lavoro. La sanzione della pena detentiva va da 6 mesi a 3 anni con una multa da 5.000 euro. Essa viene aumentata di 1/3 se il cittadino straniero irregolare è minorenne o in generale si trova in condizioni lavorative di particolare sfruttamento.
A questa fattispecie la legge prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari se tali lavoratori denunciano il datore di lavoro e cooperano con le autorità. La durata del permesso è di 6 mesi ed è rinnovabile per tutto il periodo del procedimento.
Inoltre, la nuova legge introduce il rifiuto del nulla osta al lavoro ai datori condannati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per reclutamento di persone da avviare alla prostituzione o di minorenni da impiegare in attività illecite, per intermediazione illecita di manodopera, impiego di cittadini privi di permesso di soggiorno o scaduto e di cui non è stato richiesto il rinnovo.
La Cisl di Piacenza mette a disposizione uno sportello di consulenza specifico a cui è possibile accedere semplicemente prenotando un appuntamento al numero 0523 464749 (Associazione Anolf per l’integrazione) o allo 0523-464727 (Ufficio Colf e Badanti). Pur ricordando il termine della sanatoria fissato al 15 ottobre, non è necessario aderire alla procedura di emersione con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo di domande accoglibili prefissato.