Siamo ormai alle porte di una sanatoria che, dal 15 settembre al 15 ottobre, permetterà a lavoratori e lavoratrici stranieri, di poter uscire dalla clandestinità. Si tratta della regolarizzazione, prevista in una direttiva del 2009, ora recepita dal governo. Ma quella che sembrerebbe una buona notizia potrebbe rivelarsi invece un cocente flop. A mettere in guardia è stata la Cgil, in mattinata, tenendo una conferenza proprio sul passaggio burocratico.
Secondo il sindacato i paletti imposti ai lavoratori, per poter accedere alla sanatoria, sarebbero troppo stringenti. Risulterebbe infatti difficile, per uno straniero, poter dimostrare la propria presenza nel nostro paese a meno, per esempio, il soggetto non abbia avuto un problema di salute (registrato così dall’azienda sanitaria locale) o problemi con la giustizia (rientrando nei verbali delle forze dell’ordine). Questo perché la normativa europea sulla libera circolazione, dopo essere espatriati dal proprio paese d’origine, non consegna alla persona, che viaggia nei paesi Shengen, alcun attestato della loro presenza.
“Rischiamo di dover dire a otto lavoratori su dieci, che si rivolgeranno ai nostri sportelli, che non hanno le caratteristiche per poter accedere alla sanatoria” ha spiegato in conferenza stampa Bruno Carrà, responsabile del Centro lavoratori stranieri della Cgil.
Così il sindacato piacentino, unitamente al nazionale, ha fatto sapere che, prima di tutto cercherà di dare il massimo supporto ai lavoratori e alle lavoratrici stranieri per poterli mettere al corrente dei vincoli cui dovranno sottostare per poter essere regolarizzati. E in seguito, tramite i tavoli territoriali con le istituzioni, chiederanno che tali vincoli possano essere “interpretati responsabilmente”.
“Lo chiediamo, non per voler aggirare le leggi – ha precisato il segretario provinciale, Paolo Lanna – ma per permettere la maggior emersione del lavoro nero, che in Italia, così come in provincia, raggiunge le preoccupanti percentuali del 28 – 30%”.
Infine, sempre il segretario Lanna ha lanciato un appello ai datori di lavoro, direttamente interessati dal provvedimento di regolarizzazione, anche sotto il profilo economico: “Regolarizzare entro le date previste permetterebbe di mettersi in trasparenza ma anche di evitare sanzioni ben peggiori”. Questo perché nella normativa sono state inasprite le multe a coloro che venissero scoperti a far lavorare cittadini stranieri senza i regolari documenti, per un ammontare che può arrivare fino ai 15 mila euro.
DOCUMENTI CHE DEVE FORNIRE IL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO
Dal 15 settembre al 15 ottobre sarà possibile regolarizzare la posizione di stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano.
I datori di lavoro che impiegano irregolarmente cittadini extracomunitari possono sanare la propria posizione presentando domanda di regolarizzazione.
Tale possibilità è stata prevista dal Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto scorso che contiene norme per regolarizzare posizioni di cittadini stranieri presenti in Italia non in regola con il permesso di soggiorno e impiego. Con il Decreto legislativo n. 109 è stata data, infatti, attuazione alla direttiva 2009/52/CE che intende rafforzare la cooperazione tra stati membri nella lotta contro l’immigrazione clandestina, introducendo il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di tali datori di lavoro.
Il decreto legislativo stabilisce che:
I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del T.U. di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che al 9 agosto 2012, data di entrata in vigore del decreto legislativo – occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi, – e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione.
In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
Il decreto 109/12 prevede inoltre una disposizione transitoria volta a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l’esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi.
Il datore di lavoro che presenta domanda di emersione dovrà versare un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore.
Si può procedere al versamento già dal 7 settembre 2012.
Con la risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l’esatta compilazione, da parte dei datori di lavoro, del modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’, da utilizzare nella procedura di emersione dal lavoro irregolare.
Sono denominati ‘REDO‘ (per il lavoro domestico) e ‘RESU‘ (per il lavoro subordinato).
Il modello di pagamento F24 versamento con elementi identificativi è reperibile oltre che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate anche sui siti del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro per la Cooperazione internazionale ed integrazione e dell’INPS.
Sono esclusi dalla procedura di regolarizzazione
I datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva per:
- favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis c.p.;
- datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato).
- datore di lavoro che, a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.
I lavoratori stranieri
- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice;
- che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Sono esclusi dalla procedura di regolarizzazione i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.
Dal 9 agosto 2012, data di entrata in vigore del decreto e fino alla conclusione del procedimento di presentazione della dichiarazione di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme.