Mano pesante del Giudice sportivo dopo la gara di ritorno dei play out che ha sancito la retrocessione del Piacenza. I fatti sono accaduti dopo il gesto anti sportivo del portiere del Prato Layeni che al termine della gara ha provocato i sostenitori biancorossi. Il giocatore è stato squalificato per due giornate. Squalificati invece per una giornata Avogadri, Volpe e Bombagi.
Le sentenze:
AMMENDE:
€ 5.000,00 PIACENZA F.C. S.P.A. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze; gli stessi in reazione ad un gesto provocatorio di un calciatore di colore della squadra avversaria, intonavano verso lo stesso cori inneggianti alla discriminazione razziale; i medesimi danneggiavano alcune strutture nel settore dell’impianto sportivo loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesti).
€ 3.500,00 PRATO SPA perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi petardi, senza conseguenze; perchè al termine della gara persone non autorizzate, ma riconducibili alla società, forzavano la porta d’ingresso agli spogliatoi, impediti dall’intervento degli addetti alla sicurezza.
CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
LAYENI STEFANO (PRATO SPA) per comportamento gravemente scorretto e provocatorio nei confronti di sostenitori della squadra avversaria, al termine della gara, in reazione al comportamento offensivo nei suoi riguardi da parte degli stessi sostenitori; dopo il termine della gara al rientro negli spogliatoi veniva a contatto con calciatori della squadra avversaria dando inizio ad una colluttazione sedata dall’intervento degli addetti alla sicurezza (r.A IV uff., cc e proc.fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
AVOGADRI STEFANO (PIACENZA F.C. S.P.A.) per avere al termine della gara aggredito un calciatore della squadra avversaria, in reazione al comportamento provocatorio di quest’ultimo, prontamente fermato dall’intervento degli addetti alla sicurezza (r.cc e proc.fed.).
VOLPE FRANCESCO (PIACENZA F.C. S.P.A.) per avere al termine della gara aggredito un calciatore della squadra avversaria, in reazione al comportamento provocatorio di quest’ultimo, prontamente fermato dall’intervento degli addetti alla sicurezza (r.cc e proc.fed.).
BOMBAGI FRANCESCO (PIACENZA F.C. S.P.A.) per avere al termine della gara aggredito un calciatore della squadra avversaria, in reazione al comportamento provocatorio di quest’ultimo, prontamente fermato dall’intervento degli addetti alla sicurezza (r.cc e proc.fed.).