Dall’1 al 16 dicembre decorre il termine per il versamento del saldo ICI (imposta comunale sugli immobili) che deve essere corrisposta dai proprietari e dai titolari di diritti reali (ad esempio usufrutto, uso, abitazione) su beni immobili, da calcolare applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso ed eseguendo il conguaglio con quanto già versato a titolo di acconto.
L’imposta non è, peraltro, dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi, ad eccezione delle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che restano, in ogni caso, soggette all’imposta stessa.
L’ICI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.
Come di consueto, la Banca di Piacenza presta il “servizio di pagamento ICI”, che consente di corrispondere l’imposta presso tutti i suoi sportelli fino al 16 dicembre prossimo. Per i contribuenti che scelgano di pagare tramite bollettino postale, ai fini del relativo versamento alle Poste, i bollettini dovranno essere presentati alla Banca entro il 15 dicembre. Per gli immobili siti nel Comune di Piacenza il pagamento può essere effettuato direttamente presso tutti gli sportelli della Banca di Piacenza, ritirando immediatamente la quietanza. La stessa semplice modalità di pagamento trova applicazione – sempre presso tutti gli sportelli della Banca – anche per i Comuni di Besenzone, Bettola, Borgonovo, Calendasco, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gazzola, Gragnano, Monticelli, Pontenure, Rivergaro, San Pietro in Cerro, Sarmato, Villanova d’Arda, sulla base di una convenzione fra Equitalia Centro s.p.a. e Banca di Piacenza. La Banca ha in corso, inoltre, una convenzione con Equitalia Nord s.p.a. che consente il versamento direttamente in Banca di Piacenza dell’ICI di numerosi Comuni delle Province di Cremona e di Pavia.
Per i pagamenti ICI relativi ai Comuni di cui alle predette convenzioni con le concessionarie per la riscossione (Equitalia Centro s.p.a., ed Equitalia Nord s.p.a.) occorre indicare il numero di conto corrente postale del singolo Comune, reperibile anche presso gli sportelli della Banca di Piacenza.
Si può pagare direttamente in Banca di Piacenza anche l’ICI di Carpaneto, Castel San Giovanni, Castelvetro, Farini, Gossolengo, Gropparello, Pianello, Pontedell’Olio, Vernasca e Vigolzone.
In alternativa alle modalità di versamento indicate dal singolo Comune, è possibile per tutti i Comuni del territorio nazionale effettuare alla Banca di Piacenza il versamento mediante il modello “F24”.
Come per gli altri tributi locali, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo e nessun pagamento va effettuato se l’importo da versare non supera 12 euro, salvo che il singolo Comune non abbia deliberato diversamente.
Sul sito www.confedilizia.it è disponibile un apposito programma – predisposto dall’organizzazione della proprietà immobiliare – per calcolare l’imposta relativa a qualsiasi Comune. Accedendo al programma di calcolo è anche possibile reperire, attraverso un collegamento diretto alle banche dati del Ministero dell’economia e delle finanze o del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, le aliquote e detrazioni ICI deliberate da ciascun Comune per il 2011.
Chi non avrà versato l’imposta entro il 16 dicembre (tenendo presente che il singolo Comune può indicare anche termini diversi) potrà avvalersi del cosiddetto “ravvedimento” e pagare, entro i 30 giorni successivi, oltre all’imposta dovuta, la sanzione (ridotta) del 3,00%, calcolata sull’ammontare dell’imposta medesima, nonché gli interessi moratori, al tasso legale dell’1,50%, calcolati sull’ammontare dell’imposta da versare, in proporziona ai giorni di ritardo. Infine, se si paga entro un anno dalla scadenza, la sanzione da calcolare, in aggiunta all’imposta ed agli interessi di mora, passa al 3,75%.