Saranno circa 800 all’anno, secondo le stime camerali, le cause civili e commerciali per le quali sarà obbligatorio esperire preventivamente il ricorso alla mediazione.
E’ infatti dal 20 marzo prossimo che diventa obbligatorio il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie dei diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L’obbligatorietà è stata fissata dalla norma attuativa della riforma del processo civile. Rinviata invece al marzo 2012 l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione per la materia del condominio e per quella del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
La Camera di commercio di Piacenza è un organismo deputato a gestire la mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali in quanto già iscritto nel registro ministeriale e vanta una pluriennale esperienza sul campo per aver gestito fin dal 1999 il servizio di conciliazione. Il livello di professionalità dei mediatori iscritti nell’elenco camerale è attestato dalla frequenza di numerosi corsi base ed avanzati, percorsi obbligatori, a cadenza biennale e con valutazione finale, in applicazione a criteri standard elaborati da Unioncamere.
Proprio le esigenze di formazione continua insieme agli impegni professionali e ad un numero limitato di procedimenti conciliativi gestiti hanno determinato, nel corso degli anni, una consistente riduzione del numero dei conciliatori. Sono attualmente sette i mediatori iscritti nell’elenco dell’organismo camerale, presso il Ministero della Giustizia. Sei sono avvocati, Lydia Ansaldi, Monica Fermi, Fabio Leggi, Rosarita Mannina, Maria Ida Martina, Elena Pozzoli ed uno commercialista, Giuseppina Torreggiani.
Per offrire un servizio adeguato al territorio è necessario implementare questo elenco, ragione per cui l’Ente camerale ha patrocinato tre nuovi percorsi formativi, che saranno organizzati dall’Associazione Equilibrio & R.C. di Bologna. I corsi si svolgeranno presso la sede camerale.
L’Associazione Equilibrio, nata nel 1996, è un ente abilitato a tenere i corsi di formazione prescritti dalla normativa, iscritto nel registro del Ministero della giustizia, ed è la prima associazione italiana che si occupa dello sviluppo dei sistemi stragiudiziali di risoluzione dei conflitti ad ampio raggio, attraverso la formazione e la
creazione di strutture di conciliazione nei settori della negoziazione, della mediazione civile e commerciale, della conciliazione in materia ambientale, urbanistica, sociale e scolastica.
Programmi e calendario dei corsi saranno disponibili a giorni sul sito www.pc.camcom.it; le adesioni dovranno essere formalizzate dai partecipanti direttamente con l’Associazione Equilibrio, che assegnerà i posti disponibili in base all’ordine di arrivo delle domande e, in via prioritaria, ai residenti in provincia di Piacenza.
In linea con le previsioni normative, che prevedono la possibilità di costituire organismi in forma associata tra le Camere di commercio ed i Consigli degli Ordini professionali, sono in fase avanzata le trattative per la stipula di un accordo tra l’ente camerale e l’Ordine degli avvocati per gestire in forma associata, in via sperimentale, il servizio di mediazione e sarà valutata, una volta avviata la procedura obbligatoria, la possibilità di estendere la collaborazione anche ad altri ordini professionali.
Per essere immediatamente operativi gli uffici camerali hanno provveduto ad adeguare le procedure alla nuova normativa sulla mediazione civile e commerciale, adottando un nuovo regolamento di mediazione, il tariffario, il codice etico per i mediatori, il regolamento per le procedure telematiche nonché la scheda di valutazione, la cui compilazione consentirà alle parti di esprimere o meno il proprio gradimento del servizio usufruito.
Questi strumenti operativi, predisposti da Unioncamere e condivisi con il Ministero della Giustizia, oltre a consolidare le indicazioni normative, si pongono l’obiettivo di garantire uniformità di regole e tariffe che hanno contraddistinto fino ad oggi il servizio di conciliazione del sistema camerale, salvaguardando l’esperienza maturata nel corso degli anni ed i significativi risultati conseguiti.
Il legislatore ha concretamente premiato l’organizzazione e l’esperienza del sistema camerale ed ha stabilito che gli organismi delle Camere di commercio, al pari di quelli degli ordini professionali degli Avvocati, siano iscritti nel registro del Ministero della giustizia su semplice domanda e che possano gestire tutti i procedimenti relativi a tutte le materie oggetto del tentativo obbligatorio di mediazione.
La corsia preferenziale, già riservata alle camere di commercio dalla riforma del diritto societario nella gestione delle procedure di conciliazione, è stata pertanto confermata dalla riforma del processo civile, che ha sancito la possibilità anche per gli altri ordini professionali di costituire organismi di mediazione, ma solo per le materie riservate alla loro competenza e previa autorizzazione del Ministero della giustizia.
Parlando di mediazione…
La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e per addivenire alla conciliazione. Il procedimento di mediazione è riservato e l’obbligo di riservatezza incombe su tutti coloro che svolgono la loro attività
professionale o lavorativa presso un organismo abilitato alla gestione della mediazione, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento e si estende per il mediatore alle parti del procedimento, rispetto alle dichiarazioni ed alle informazioni che egli ha raccolto da ciascuna delle parti durante le sessioni separate tenute con le stesse parti.
Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale, purchè si tratti di questioni inerenti diritti disponibili; il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità e si avvia semplicemente con il deposito di una domanda : entro quindici giorni viene designato un mediatore, fissato l’incontro e data comunicazione alla controparte.
Il procedimento si conclude per mancata partecipazione all’incontro, per raggiungimento o mancato raggiungimento dell’accordo nel termine massimo di quattro mesi dal deposito della domanda.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Qualora invece si svolga l’incontro e si raggiunga l’accordo, il verbale omologato con Decreto del Presidente del Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La norma introduce un regime di esenzione fiscale, che è integrale con riferimento all’imposta di bollo e parziale con riferimento all’imposta di registro. Quest’ultima non è infatti dovuta per i verbali di conciliazione entro il limite di valore di 50.000 euro, mentre è dovuta per la parte eccedente. E’ inoltre riconosciuto alle parti un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro, che è ridotto della metà, in caso di insuccesso della mediazione.
La procedura di mediazione deve essere effettuata presso un Organismo pubblico o privato iscritto nel Registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di mediazione istituito presso il Ministero della giustizia.
Chi può diventare conciliatore
Il profilo del conciliatore camerale è determinato dall’elemento motivazionale e cioè dalla disponibilità del conciliatore stesso a formarsi e ad aggiornarsi, dalla qualità dell’esperienza maturata, dalla capacità di ascolto, di fornire chiarimenti e di proporre soluzioni creative per il raggiungimento dell’accordo, nel rispetto del principio della riservatezza.
Alla luce del D.M. 180/2010, i requisiti minimi per richiedere l’iscrizione negli elenchi e nelle liste degli organismi iscritti nel registro del Ministero della giustizia riguardano il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti; il possesso di un diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l’iscrizione a un ordine o collegio professionale; l’aver frequentato un percorso formativo, predisposto da enti di formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia, della durata minima di 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso e aver superato una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica.
Il percorso formativo programmato a Piacenza dovrà essere frequentato totalmente, quindi con obbligo di presenza a tutti i moduli, perché possa dare il requisito minimo. Esso tratterà la normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, la metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione con le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, l’efficacia e l’operativita’ delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, i compiti e responsabilita’ del mediatore.
Il superamento della valutazione al termine del percorso formativo prescritto dalla normativa costituisce titolo per l’inserimento negli elenchi e nelle liste degli Organismi iscritti nel registro del Ministero della giustizia, abilitati a gestire il servizio di mediazione, ma non comporta l’automatico inserimento nei predetti elenchi o liste, in quanto l’iscrizione negli stessi sarà subordinata ai criteri ed alle modalità, adottati autonomamente da ogni singolo organismo.
La Camera di commercio di Piacenza ha deciso di gestire l’iscrizione dei mediatori nel proprio elenco organizzando al termine dei percorsi formativi una procedura di selezione aperta ad un numero di circa 150 mediatori, che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e dei requisiti formativi acquisiti presso qualsiasi ente di formazione.
Sulla base dei punteggi ottenuti dai partecipanti, verranno iscritti nell’elenco dell’organismo camerale, per il biennio 2011/2012, i primi 50 classificati della graduatoria di merito.