Fecce e vinacce: si all\’uso agronomico

La Regione appronta il documento voluto da Confagricoltura

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“Nel corso degli ultimi anni Confagricoltura ha reiteratamente chiesto alla Regione Emilia Romagna di adottatare un provvedimento per l’utilizzo agronomico delle vinacce – spiega Michele Lodigiani Presidente di Confagricoltura Piacenza – ora siamo ad una svolta perché la Regione ha approntato il documento che potrà essere operativo successivamente alla sua pubblicazione, come anche alla pubblicazione del corrispondente del decreto ministeriale modificante la normativa oggi in vigore. Grazie al pressing di Confagricoltura – prosegue Lodigiani – a livello territoriale saremo pronti, ci auguriamo anche a partire da questa campagna”. Il testo prevede l’uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico, l’uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti, l’uso energetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia. Il decreto ministeriale indica che siano le Regioni a stabilire tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all’intervento. “Il nostro impegno – prosegue Lodigiani – ha fatto sì che a livello territoriale si approntasse il documento che recepisce le linee guida ministeriali, nella direzione della semplificazione, e dei vantaggi agronomici derivanti dall’utilizzo di sottoprodotti vegetali per il ripristino della dotazione organica dei suoli. A giorni uscirà un’importante delibera che permetterà, già da questa campagna, l’utilizzo di fecce e vinacce, ai sensi dell’art.5 del dm 5396 del 27/11/2008”. Nel documento regionale l’uso agronomico su terreno agricolo e successivo interramento sarà ammesso nel limite max di 3 tonn.te/ha. Sarà vietato l’utilizzo dei sottoprodotti derivanti dalla vendemmia entro 5 mt dalle sponde dei corsi d’acqua o sui terreni gelati/innevati e, nelle zone vulnerabili ai nitrati, tra il 15 novembre ed il 15 febbraio. Fecce e vinacce non si potranno utilizzare nei terreni interessati lo stesso anno da spandimento di altri materiali (fanghi, effluenti zootecnici); nei terreni sottoposti a tutela o vincolo, o per effetto di un provvedimento di autorità pubbliche. Le operazioni d’utilizzo agronomico dovranno concludersi entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale per le vinacce (fanno eccezione le vinacce ottenute da vini di lunga fermentazione che terminano oltre il 31 dicembre, in tal caso le operazioni dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data di separazione delle vinacce); entro 30 giorni dalla data del loro ottenimento, per le fecce.