Visto che pochi giorni fa sui quotidiani piacentini è ripreso il dibattito relativo alla questione dei Consorzi di Bonifica, vorrei ora replicare alle considerazioni espresse dal Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani, apparse sulla stampa locale lo scorso 20 novembre."Presidente Zermani, a mio avviso, nell’illustrare il medagliere del nuovo Consorzio di Bonifica piacentino, Lei non ha preso in considerazione alcune importanti questioni:1) dagli anni 1930-1940 e fino al 1987 (vedi Legge Regionale 23 aprile 1987 n. 16) la più che valida difesa delle acque della città di Piacenza è stato specifico compito e funzione dell’appositamente costituito Ente pubblico autonomo, denominato Bonifica urbana e suburbana di Piacenza, gestito dall’omonimo Comune, Ente non finanziato dalla fiscalità pubblica ma, in forza di quanto poi preciserò nel punto successivo di questa lettera, da contributi a carico della proprietà traente beneficio dall’attività di manutenzione di canali e di funzionamento di impianti idrovori. Nel circa cinquantennio di gestione comunale, la città di Piacenza non ha mai patito sommersioni. Dopo il 1987 detta bonifica ha subito invece, la democratica (?) fagocitazione a favore del locale Consorzio di Bonifica, con il conseguente beneficio (?) apportato dal fatto che la contribuzione consortile a carico della predetta proprietà urbana piacentina è stata sommersa da una triplicazione della contribuzione stessa.2) L’imposizione dei contributi di bonifica, di cui all’art. 21 del testo unico sulla bonifica approvato con Regio Decreto 13/2/1993 n. 215, non è prerogativa riservata ai Consorzi di Bonifica, ma per il disposto dell’art. 13 del predetto R.D. è prevista anche la sua applicazione a favore di Province, Comuni e loro Consorzi.3) I Consorzi di Bonifica non sono enti privati, bensì persone giuridiche pubbliche come al dettato dell’art. 59 del già citato R.D. e dell’art. 862 del Codice Civile.4) Secondo i dati forniti per il 2008 dai già esistenti Consorzi di Bonifica Tidone Trebbia e Piacentini di Levante, il carico di contribuenza, escludendo l’irrigazione, che è stato imposto alla proprietà extragricola, è emerso pari, rispettivamente, al 79,39% e al 66,25%. Questi dati dimostrano l’avvenuta reiterata locupletazione a favore della proprietà agricola e, di contro, a danno della proprietà extragricola. Inoltre, le percentuali riportate sopra, hanno fatto scrivere perfino al relatore della proposta di legge, poi divenuta Legge Regionale 24/04/2009 n. 5, come sia giusto e necessario il riequilibrio fra contribuenza agricola ed extragricola. Al riguardo deve essere sottolineato come il maltolto non derivi dal alcuna applicazione di norme legislative, bensì dalla redazione di aziendali Criteri di riparto, frutto di gestioni antidemocratiche e di imposizioni inique. L’esigenza del riequilibrio avrebbe dovuto essere sentita, da tempo, dagli stessi amministratori consortili. Da sempre, invece, sono prevalsi gli interessi di bottega (per dirla con il suo lessico)". Tali prevaricazioni sono conseguenza dell’utilizzo dell’ imponibile catastale di ciascuna unità immobiliare quale base di assoggettamento a contribuzione, calpestando così ogni principio di civiltà giuridica, dato che la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha stabilito, reiteratamente, quale unico imponibile di riferimento la miglioria, ossia l’incremento di valore acquisito dall’immobile soggetto a contributo.5) A proposito di interessi di bottega, i Consorzi di Bonifica (almeno quelli emiliano-romagnoli) hanno omesso di applicare, tenacemente, due cogenti leggi statali. Trattasi delle disposizioni di cui all’art. 27 della Legge /05/01/1994 n. 36: Chiunque non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese in proporzione al beneficio ottenuto; e di cui all’art. 166, comma 3 e 4, del Decreto Legislativo /03/04/2006 n. 152: Fermo restando il rispetto della disciplina delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati compatibili con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio tenuto conto dell’acqua scaricata. Il contributo è determinato dal Consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento. Il motivo del perdurare di tali omissioni è facilmente delineabile: applicando le dianzi trascritte disposizioni di legge, i Consorzi di Bonifica dovrebbero limitarsi a richiedere agli Enti gestori degli impianti di fognatura, che immettono le acque fognarie nelle reti di bonifica, un contributo rapportato soltanto all’acqua scaricata, non già pari all’importo del coacervo di contributi che illegittimamente applicano alla proprietà urbana, che scarica le acque meteoriche e reflue nelle reti fognarie comunali.6) La, oggi diffusa, conoscenza delle risultanze prevaricatrici della contribuenza consortile di bonifica è esclusivamente il frutto del caparbio ed annoso impegno della Lega Nord, che è riuscita a portare alla luce del sole dati che venivano forniti solo per oscurare determinate prerogative, essendo in precedenza sempre stati accorpati per tutti i 15 Consorzi di Bonifica.7) In precedenza, la riduzione numerica dei Consorzi di Bonifica attuata dalla Regione Emilia-Romagna con la già citata Legge 24/03/2009 n. 5, è stata vanamente e reiteratamente proposta per innumerevoli anni dalla Lega Nord regionale.8) Nel 2006, in sede di rinnovo dei Consigli di Amministrazione di tutti gli allora 15 Consorzi di Bonifica, è intervenuto alle operazioni elettorali, rispetto agli aventi diritto, uno sparuto numero di consorziati, con percentuale di partecipazione che può definirsi da prefisso telefonico: 0.543% (elettori aventi diritto al voto n. 1.438.006, votanti n. 9.148). Secondo le sue affermazioni, questo sarebbe lo strombazzato strumento di democrazia perché viene eletto da tutti i consorziati. Non per niente, nella mia lettera al Ministro Calderoli ho per due volte appropriatamente attribuito alla gestione consortile di bonifica la qualifica di autocrazia, valutazione che risulta inequivocabilmente avvalorata anche dalla recente composizione degli attuali Consigli di amministrazione dei nuovi Consorzi di bonifica (una pappata a favore di una sola parte interessata). E’ indispensabile voltare pagina".