Dopo tanti anni che il Sindacato lo chiede, finalmente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38389/200 ha stabilito che i verificatori dei titoli di viaggio che "provvedono alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni nell’ambito di attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, "sono pubblici ufficiali in quanto muniti di poteri autoritativi e certificativi e svolgenti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico".La Corte ha inflitto un’ammenda di 1000 euro per violazione dell’articolo 651 del codice penale a un passeggero che, sprovvisto di titolo di viaggio, si era rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale al controllore/pubblico ufficiale che agiva nell’esercizio delle sue funzioni, integrando così il reato ascritto (art. 651 cp recante "Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale").Non è valsa ad escludere la sussistenza del reato la circostanza di avere poi l’imputato esibito un proprio documento di identità all’agente di Polizia, essendo lo stesso intervenuto successivamente al rifiuto opposto dal trasgressore, su richiesta del controllore e proprio a seguito di tale rifiuto, e quindi dopo la consumazione del reato.La Segreteria territorialePiacenza, Lodi, Cremona lì 22.11.2009