Fogliazza, Lega Nord, presenta un progetto di legge regionale per l?emissio

"Considerato che l’introduzione di modifiche con la Legge regionale 24 aprile 2009 n. 5 richiederà tempi lunghi," – afferma il Consigliere Regionale della Lega Nord, Luigi Fogliazza  – "mentre si rende necessario ed urgente fornire poche e fondamentali direttive ai consorzi di bonifica per modificare alcuni aspetti dei piani consortili," – prosegue l’esponente del Carroccio –  "ho deciso di presentare all’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna un progetto di legge  che consenta di emettere ruoli di contribuenza per il riequilibrio tra utenza agricola ed utenza extragricola e di riequilibrare altresì la composizione dei consigli di amministrazione oggi sperequata, nella quasi totalità dei casi,  a favore dell’utenza agricola.I punti del progetto di legge in questione," – conclude Fogliazza – "sono illustrati nell’articolo 1, qui riportato:1.    Le prestazioni rese dai consorzi di bonifica ai soggetti gestori del servizio  idrico integrato non determinano per i beni immobili urbani serviti da pubblica fognatura il beneficio di bonifica riferito ai servizi di raccolta, convogliamento e adduzione allo scarico finale di acque fognarie meteoriche, reflue e depurate.2.    I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali gestiti da consorzi di bonifica come recapito delle acque fognarie urbane, meteoriche, reflue e depurate, hanno l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dai consorzi stessi ai sensi dell’art. 166, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, tenuto conto della portata dell’acqua scaricata.3.    Ai sensi del comma 4, dello stesso art. 166 d.lgs. 152/2006, il contributo delle spese sostenute dai consorzi stessi è determinato dal Consorzio di bonifica interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.4.    Esclusi i casi di cui al comma 1, il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili. Il beneficio derivante dall’esecuzione ed esercizio delle opere di bonifica deve riferirsi direttamente e specificatamente all’immobile o agli immobili e deve risultare unicamente incrementativo del loro valore.5.    Il beneficio di difesa dalle acque deve derivare dall’esecuzione, manutenzione ed esercizio di apposite opere difensive previste dal piano generale di bonifica e successive modifiche ed integrazioni.6.    Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle dettate dalla presente legge." Ufficio stampa Gruppo Lega NordPadania Emilia e Romagna

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